Caos Tpc, l'ex presidente dell'Ordine degli avvocati Padlina: salvo accordo tra le parti, i processi alle Correzionali potrebbero dover essere rifatti
Sullo sfondo del ‘caos Tpc’ resta comunque un aspetto non ancora del tutto chiarito: qual è il destino delle sentenze (e dei relativi processi da loro diretti) che i tre giudici del Tribunale penale cantonale – i per ora destituiti Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti, nonché il dimessosi presidente del Tpc Mauro Ermani – hanno pronunciato ma non hanno fatto in tempo a motivare e firmare? «Al riguardo le questioni aperte – annota, interpellato dalla ‘Regione’, l’ex presidente dell’Ordine ticinese degli avvocati Gianluca Padlina – sono complesse e non di immediata soluzione, anche perché non è noto un precedente specifico, identico al caso con il quale siamo oggi confrontati in Ticino».
Continua Padlina: «Alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale in una sentenza del 2018 e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2017 in merito a un caso sloveno, è ipotizzabile che le motivazioni delle decisioni pronunciate dalla Corte delle Assise criminali, che giudica nella composizione di tre giudici, possano essere redatte e firmate validamente da parte di uno degli altri due magistrati che hanno preso parte al dibattimento. Invece per quanto attiene alle decisioni prese dalla Corte delle Assise correzionali, le cui procedure sono dirette da un singolo giudice, salvo accordo delle parti, il dibattimento potrebbe dover essere ripetuto. Soluzione questa, peraltro, espressamente sancita dall’articolo 25 capoverso 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria. In linea di principio immagino – prosegue il deputato del Centro e già presidente dell’Ordine degli avvocati – che le parti e i loro patrocinatori valuteranno, nel singolo caso, l’opportunità o meno di provare a richiedere l’eventuale ripetizione del dibattimento».
L’articolo 25 della Log afferma che “i nuovi magistrati procedono ai loro incombenti nello stato in cui la causa si trova”. Secondo capoverso, quello citato da Padlina: “Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti”. Terzo e ultimo capoverso: “Nei dibattimenti penali, costituita la Corte, essa continua nei suoi incombenti fino al giudizio”. C’è un altro secondo capoverso, ma questo dell’articolo 80 del Codice di procedura penale: “Le decisioni sono emesse per iscritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti”. E c’è la giurisprudenza, come quella richiamata da Padlina. Questione complessa, appunto.