Ticino

Dal telelavoro alle start-up, le novità fiscali del 2025

Con l'inizio del nuovo anno sono diversi i cambiamenti legislativi entrati in vigore. Ecco quelli principali

Aggiornate le norme di applicazione
(Ti-Press)
13 gennaio 2025
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Cambia l’anno, arrivano le novità per quanto riguarda la fiscalità. Con l’inizio del 2025 sono diverse le modifiche legislative che entrano in vigore per quanto riguarda il fisco.

Una serie di modifiche riguarda il telelavoro dei frontalieri. Recentemente sono stati stipulati dei nuovi accordi internazionali per regolare questa pratica, cresciuta con la pandemia. Ad avere reso necessarie le modifiche – che riguardano la Legge sull’imposta federale diretta e la Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni – sono stati in particolare il protocollo di modifica dell’accordo vigente sui frontalieri del 2020 firmato con l’Italia e l’accordo aggiuntivo alla convenzione contro la doppia imposizione stipulato con la Francia. Negli Accordi con Italia e Francia – fa sapere il Dipartimento finanze ed economia (Dfe) – sono previsti dei tempi annuali massimi di telelavoro, in particolare, fino al 25 per cento del tempo di lavoro per i frontalieri residenti in Italia e fino al 40 per cento per i frontalieri residenti in Francia. Fino a questi limiti il diritto di tassare le remunerazioni derivanti da questa modalità rimane allo Stato contraente del luogo di lavoro”. L’Accordo con la Francia prevede inoltre una compensazione finanziaria a favore dello Stato di residenza del lavoratore. Il datore di lavoro, segnala il Dfe, deve inoltre rilasciare un’attestazione sul numero di giorni di lavoro già prestati durante tale anno in modalità di telelavoro in caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno e su richiesta del lavoratore.

Novità anche per quanto riguarda le start-up, per cui è stato esteso da tre a cinque anni il periodo di agevolazioni fiscali. “Queste società di recente costituzione – afferma il Dfe – necessitano spesso di periodi di avviamento che vanno oltre i 3 anni al fine di strutturarsi, definire le strategie e allestire i loro business plan. L’estensione del periodo di agevolazioni fiscali da 3 a 5 anni consentirà di supportare queste realtà e di incentivare maggiori investimenti in start-up che sviluppano tecnologie e soluzioni innovative, offrendo loro maggiore stabilità finanziaria e tempo per svilupparsi”.

Cambia anche il ruolo dell’autorità cantonale in caso di procedimenti penali per delitti fiscali. A partire da questo anno l’autorità fiscale ha non solo la possibilità di denunciare tali delitti, ma anche i pieni diritti di parte nel procedimento stesso. Ovvero: il diritto di essere sentito, di partecipare agli atti procedurali, di impugnare le sentenze e altro ancora.

Un altro cambiamento riguarda la Legge sull’imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili. Fino al 31 dicembre 2024 delle rendite vitalizie veniva tassato il 40 per cento del reddito, ossia una quota forfettaria. Ora, nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la legge sul contratto d’assicurazione, la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita è calcolata utilizzando una formula basata sul tasso d’interesse massimo. Tasso che è fissato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). “Eventuali prestazioni in eccesso sono tassabili al 70 per cento – scrive sempre il Dipartimento in una nota –. Nel caso delle rendite vitalizie e dei vitalizi secondo il diritto delle obbligazioni e delle assicurazioni di rendita vitalizia estere, la quota di reddito imponibile è determinata impiegando una formula basata sul rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni”.

Altre modifiche riguardano la responsabilità solidale dell'amministratore formale per il versamento dell'imposta alla fonte. “È stata inserita a livello cantonale, nel capitolo dell’imposta alla fonte, una norma che prevede la responsabilità solidale con il debitore principale della prestazione imponibile, degli organi (formali e/o di fatto) di una società semplice, di una società di persone o di una società di capitali, sia per il prelievo delle imposte alla fonte sia per il successivo riversamento all’autorità fiscale”.