Ticino

Sussidio allo stabile Ofima, ‘possibile adeguare il contributo’

La Commissione gestione e finanze aveva chiesto un approfondimento giuridico al Gran Consiglio, ‘vista la forza finanziaria del proprietario richiedente’

I lavori di restauro sono praticamente terminati
(Ti-Press)
8 aprile 2024
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Continua a far discutere la richiesta governativa al Gran Consiglio di stanziare un sussidio di 1,5 milioni di franchi (1’530’000) per il “restauro globale” dello stabile amministrativo, a Locarno, dell’Ofima, le Officine idroelettriche della Maggia, “bene culturale d’interesse cantonale”.

La commissione parlamentare della Gestione e finanze aveva infatti chiesto un approfondimento ai servizi giuridici del Gran Consiglio, “vista la forza finanziaria del proprietario richiedente (Ofima)”. Nello specifico, si legge nella risposta del consulente Roberto di Bartolomeo, la commissione chiedeva se fosse possibile “non entrare nel merito del contributo finanziario alla conservazione ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (Lbc) del 13 maggio 1997 oppure se fosse possibile ridurre l’importo stabilito dal Consiglio di Stato e nell’affermativo in quale misura”.

Citando l’articolo 8 della Lbc, in cui è scritto che “il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale”, Di Bartolomeo afferma che “la natura del contributo in materia di conservazione dei beni culturali, tenuto conto del chiaro tenore letterale delle norme, risulta essere di natura obbligatoria”. Non solo. “Di natura obbligatoria con limitazione di merito”. Tant’è, mette in luce il consulente giuridico del Gran Consiglio, che “non è possibile non entrare nel merito della sua concessione poiché per i beni protetti d’interesse cantonale il contributo da parte del Cantone, che ne decreta la tutela, è per principio dovuto”. A tal proposito, rileva che “sebbene l’ente pubblico non sia di principio tenuto a rifondere delle indennità espropriative in caso di istituzione di un vincolo di protezione ai sensi della Lbc (se non alle ristrette condizioni poste dalla giurisprudenza del Tribunale federale), lo Stato non può disinteressarsi delle conseguenze economiche che tale vincolo comporta per i proprietari di un bene culturale”.

Tuttavia, evidenzia Di Bartolomeo, “l’eventualità che non si possa non entrare in materia sulla concessione del contributo finanziario alla conservazione non esclude che l’autorità fruisca di un certo margine di apprezzamento nello stabilire l’importo sussidiabile. Tuttavia questa latitudine di giudizio non è illimitata”. E chiarisce: “Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, deve essere determinato in funzione della natura dei lavori e considerando obbligatoriamente l’importanza culturale del bene, l’incidenza economica della misura di protezione, la situazione economica del proprietario, i vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori e lo stato di conservazione e di manutenzione del bene”. In tal senso, conclude Di Bartolomeo, “stante il vigente quadro legale vi sarebbe la possibilità per la commissione di adeguare il contributo rispetto all’importo proposto con il messaggio governativo”.

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