Ticino

Tre giorni ‘bonus’ per gli acquisti delle festività

Autorizzata l'apertura straordinaria dei negozi di ogni genere su suolo cantonale nelle domeniche 17, 24 e 31 dicembre

Natale si avvicina
(Ti-Press)
6 novembre 2023
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Per la corsa ai regali di Natale e al vestito ideale da indossare al veglione di Capodanno quest'anno saranno tre i giorni ‘bonus’. E più precisamente quelli di domenica 17 dicembre, domenica 24 dicembre, e domenica 31 dicembre, giorni in cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha deciso di autorizzare l'apertura straordinaria dei negozi di ogni genere per il periodo delle festività 2023.

Nel comunicare la sua decisione, lo stesso Dipartimento delle finanze e dell'economia rammenta che il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche di apertura straordinaria ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale. Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi. Inoltre, un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane. La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dalla Legge sul lavoro (45 o 50 ore). I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture domenicali.

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