Ticino

Malattie trasmissibili: esclusione da centri diurni e colonie

La nuova direttiva del medico cantonale estende il campo di applicazione. Giorgio Merlani: ‘Chiediamo il massimo scrupolo’

Comunicazione inviata anche ai Comuni
(Ti-Press)
1 dicembre 2022
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Otto articoli. È la nuova Direttiva (più allegati) sull’esclusione – in caso di malattie trasmissibili – dall’ambito scolare, prescolare e delle colonie estive. Messa a punto dall’Ufficio del medico cantonale, allarga il campo di applicazione delle misure rispetto al passato. Rimpiazza quella del 2019 ed è in vigore da oggi. Della sua introduzione e dei suoi contenuti, i Comuni sono stati informati nei giorni scorsi dalla Sezione enti locali. "La nuova Direttiva – scrive il Medico cantonale Giorgio Merlani ai destinatari del documento – consente al Ticino di allinearsi alle raccomandazioni dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera e alle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica". La novità "importante" è che i campi di applicazione della Direttiva "sono stati ampliati alle strutture di accoglienza collettiva diurna e alle colonie residenziali". Viene anche messa nero su bianco la prassi da adottare nelle specifiche situazioni. Il documento "indica le malattie per cui è richiesta l’esclusione dalla frequenza di una collettività per motivi di salute pubblica".

‘Misura poco efficace se non applicata uniformemente’

Nella lettera – indirizzata fra gli altri anche alla Conferenza cantonale dei genitori e all’Associazione delle strutture d’accoglienza per l’infanzia della Svizzera italiana – viene ricordato che "una misura di salute pubblica è scarsamente efficace se non applicata uniformemente sul territorio". L’invito del Medico cantonale è quindi che ogni figura attiva nell’ambito dell’educazione abbia "il massimo scrupolo per fare in modo che la direttiva sia coerentemente applicata in ogni ambito".

‘Un ruolo centrale è quello dei medici sul territorio’

È in ogni caso opportuno, specifica Merlani, che in presenza di un problema di salute acuto (in particolare febbre, diarrea o vomito) la persona ammalata rimanga o rientri al proprio domicilio e rientri in comunità solo quando il suo stato di salute lo renderà possibile. Si tratta di una misura "nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto scolastico, della struttura di accoglienza e delle colonie". Un ruolo fondamentale continueranno ad averlo i medici scolastici o i dottori di riferimento delle strutture, che saranno chiamati a decidere nel merito "in caso di dubbio o d’incertezza e in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili". Medici sul territorio, precisa il testo del Medico cantonale, che sono stati ovviamente informati del cambiamento e che restano punti di riferimento "per qualsiasi ulteriore informazione".

Dalla tabella indicazioni precise sulle misure da adottare

La Direttiva contiene – come anche quella del 2019 – una tabella dove sono elencate le patologie che comportano l’esclusione di un allievo, docente o figura attiva nell’ambito scolastico. Per ogni malattia viene indicata la durata dell’esclusione, sia per il soggetto ammalato che per le persone con le quali è entrato in contatto. Un esempio? Per chi viene contagiato dal morbillo la tabella prevede: quattro giorni di esclusione dall’inizio dell’irritazione cutanea per il contagiato, un’esclusione anche per chi è entrato in contatto e non è vaccinato e nessuna esclusione per chi è entrato in contatto con il malato ma è vaccinato con due dosi. A queste si accompagnano in alcuni casi, sempre secondo quanto indicato dalla tabella allegata alla direttiva, misure d’igiene ben precise. Tra queste: l’uso di guanti monouso al cambio di un bambino sintomatico, il rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione di locali, oggetti e giocattoli.

L’esclusione riguarda anche gli ambiti extrascolastici

Per quanto riguarda altre patologie, uno degli otto articoli della direttiva specifica che "le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per esempio angina da streptococchi, rosolia, varicella). In questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un’assenza". Sempre all’interno del testo viene ricordato come "la persona sottoposta a elusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico quali attività sportive, ricreative o musicali". L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare, afferma la direttiva in uno dei punti finali, avviene secondo specifiche disposizioni del medico cantonale. Tra queste patologie sono considerate: poliomielite, febbri emorragiche e ogni altra malattia ritenuta pericolosa. A.MA./GAG

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