Ticino

Antonini colpevole di uno solo dei tre reati prospettati

L’ex comandante delle Guardie di confine, ‘licenziato prima che si giungesse a una sentenza’, è stato condannato per falsità in documenti

Il difensore Elio Brunetti (a sinistra) e l’imputato Mauro Antonini (al centro)
(Ti-Press)
28 gennaio 2022
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«Si potrebbe essere tentati di definirlo un caso poco grave, gli importi coinvolti sono tutto sommato contenuti, ma a detta di questa Corte non è così, soprattutto perché stiamo parlando di due quadri delle Guardie di frontiera che hanno l’obbligo di essere da esempio». Ha esordito con queste parole il presidente della Corte militare Mario Bazzi prima di pronunciare la sentenza nel processo che ha visto alla sbarra Mauro Antonini, ex comandante delle Guardie di confine della regione IV Ticino, e l’ex capo di Stato maggiore, accusati di aver costituito una cassa da utilizzare per le spese di rappresentanza del Corpo delle Guardie di confine distraendo soldi alla Confederazione originariamente previsti per altri scopi e alimentandola con fondi destinati alla beneficenza (per un ammontare non superiore ai 7’000 franchi). Eppure – ha ripreso il colonnello Bazzi – «non si può non negare che le spese rientrano nell’attività di servizio e relazioni pubbliche legate e svolte nell’interesse della regione IV, quindi non c’è stato alcun lucro personale mirato al momento della costituzione della cassa». I giudici danno dunque accolto una delle poche tesi su cui i due avvocati difensori avevano fatto fronte comune, ovvero che nessuno dei due imputati ha intascato un soldo per beneficio proprio. Tuttavia delle responsabilità penali sono state appurate per entrambi. Dei tre reati prospettati – gestione infedele, falsità in documenti e appropriazione indebita –, Antonini è stato ritenuto colpevole solo del secondo (per la gratifica concessa impropriamente al coimputato). La pena inflitta è stata di 30 aliquote giornaliere da 180 franchi cadauna sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Irrogata inoltre una multa di 1’000 franchi. Posizione più grave invece per l’ex capo dello Stato maggiore, ritenuto colpevole dei tre capi di imputazione summenzionati, e questo per i buoni spesa ritirati impropriamente e per il fondo culturale da destinare in beneficenza ma confluito nella cassa. Per lui 60 aliquote da 185 franchi con la sospensione condizionale per due anni. Entrambi, va notato, sono stati riconosciuti colpevoli dell’attribuzione di una gratifica per scopi diversi da quelli definiti, ma non essendo data l’aggravante del lucro come chiesto dall’accusa, il capo d’imputazione per questo reato è caduto in prescrizione.

‘Non punirli sarebbe un cattivo segnale’

Precedentemente, durante la mattinata, l’accusa promossa dall’uditore Martino Righetti aveva cercato di dimostrare come i due imputati avessero impropriamente creato, finanziato e gestito in correità la cassa per le spese di rappresentanza «abusando della loro posizione e della notevole fiducia di cui godevano in seno all’Amministrazione federale delle dogane (Afd), ingannando così senza scrupoli il loro datore di lavoro». La ragione che li ha spinti ad agire in tal modo è stata individuata nel fatto che l’Afd era divenuta più restrittiva nel concedere crediti per tali spese e quindi «al posto di seguire la normale procedura con i giustificativi da sottoporre ad autorizzazione i due alti ufficiali hanno operato alle spalle di tutti nell’illegalità». Un agire definito dall’accusa «particolarmente furbesco, che li ha portati a usare fondi statali dei contribuenti a fini egoistici», motivo per cui ha chiesto l’aggravante del lucro. «Benché le somme non siano così alte – ha sostenuto – hanno danneggiato l’immagine del Corpo delle guardie di confine. Se non li si punisse sarebbe un cattivo segnale verso i sottoposti se non addirittura un incentivo a delinquere».

‘Si è giocato la carriera per 4 palanche’

Dal banco delle due difese è stato invece ribadito a più riprese che «gli imputati non hanno mai intascato personalmente un solo franco, anzi, hanno fatto gli interessi della Confederazione e della comunità migliorando l’immagine del Corpo». Dallo stesso banco sono però stati lanciati strali incrociati per screditare le versioni degli imputati che in fase dibattimentale avevano cercato di addossarsi vicendevolmente le colpe. L’avvocato Daniel Meier, patrocinatore dell’ex capo di Stato maggiore, non ha mancato di sottolineare come le versioni di Antonini si siano moltiplicate e modificate nel tempo «a dipendenza delle tesi giuridiche che andavano prospettandosi». Il suo assistito, ha detto, «doveva dar seguito a degli ordini impartiti dal comandante». E ha aggiunto che è solo grazie al suo cliente «se ora siamo qua a dibattere».

Contestando integralmente tutte le imputazioni, Elio Brunetti, avvocato di Antonini, ha basato l’impianto difensivo sul fatto che l’ex capo di Stato maggiore avrebbe accusato il suo cliente di aver compiuto o ordinato «fatti inesistenti o imputabili a se stesso» in quanto «mosso dall’animosità e dal rancore per il proprio licenziamento e, ancor prima, per la mancata nomina a sostituto comandante». La linea difensiva del coimputato, ha sostenuto, «è di fare ricadere su Antonini tutte le responsabilità attribuendo il proprio agire all’esecuzione degli ordini del superiore. Ma lui era la sola persona che aveva il pieno controllo della cassa». E chiedendo che «non si adombri il sospetto che con questa cassa Antonini volesse acquisire meriti a fini politici», ha affermato che non solo la Confederazione non è stata danneggiata, «ma ha beneficiato di una contropartita concreta». In conclusione di arringa ha chiesto alla Corte di considerare che «Antonini si è giocato una carriera di primissimo piano “per quattro palanche” a causa di un comunicato stampa di poche righe che ha avuto valore di una sentenza senza processo». E ha anche avanzato il dubbio che l’aula del Tribunale militare non fosse la sede adatta a un procedimento del genere: «Per i reati prospettati e gli importi di cui stiamo parlando, nella peggiore delle ipotesi di colpevolezza questa vicenda avrebbe dovuto trovare normale conclusione con una misura disciplinare». L’appello di Brunetti ha fatto breccia nella Corte. «Tenendo in considerazione il fatto di essere stato privato del comando e licenziato prima ancora che si giungesse a una sentenza definitiva da parte della giustizia militare, le spese di patrocinio saranno coperte nella misura di due terzi da parte della Confederazione (34’000 franchi, ndr)», ha decretato il presidente del collegio giudicante. E benché non sia stata accolta la richiesta di indennità per torto morale di 30mila franchi, il difensore si è detto comunque «molto contento» della sentenza, riservandosi del tempo per valutare se fare ricorso.

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