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‘Non ci si improvvisa investigatori privati’

Dal 1° giugno il Ticino dispone, dopo quarantacinque anni, di una nuova legge. Parla il presidente dell’Associazione detective: così è cambiata la professione

L'avvocato ed ex pm federale Pierluigi Pasi (Ti-Press)
17 giugno 2021
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È entrata in vigore di recente, il 1° giugno. E così dopo quarantacinque anni il Ticino dispone di una nuova normativa sulle attività private di sorveglianza e di investigazione. È la Lpps, ‘Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione’, frutto della revisione totale – proposta dal Consiglio di Stato e approvata nel novembre 2020 dal parlamento – della Lapis, il testo che sino a poco tempo fa disciplinava il settore. La settimana scorsa l’Associazione svizzera detective privati (Asdp) ha organizzato una serata informativa, aperta anche ai non soci, sulla nuova legge. «È stato un incontro molto utile, durante il quale funzionari dei dipartimenti Istituzioni ed Educazione, cultura e sport hanno illustrato i contenuti della Lpps, una legge voluta per adeguare le disposizioni a una realtà che è mutata, a cominciare dai numeri: come hanno già avuto modo di ricordare il Dipartimento istituzioni e il suo direttore Norman Gobbi, si è passati dalla ventina di agenzie private, quando aveva visto la luce la Lapis, al centinaio di oggi», dice alla ‘Regione’ Pierluigi Pasi. L’avvocato ed ex procuratore pubblico federale è il presidente della Asdp, fondata nel settembre dello scorso anno. Vice è Claudio Portavecchia, già responsabile in seno alla Polizia cantonale del Servizio autorizzazioni. Segretario è Gilberto Crameri, un passato da agente della Cantonale. «Come si afferma nello statuto, lo scopo dell’Associazione svizzera detective privati – riprende Pasi – è duplice: promuovere l’immagine degli operatori professionisti del ramo dell’investigazione privata e la qualità delle loro prestazioni. Ciò attraverso la formazione e il perfezionamento professionale dei soci e attraverso delle regole deontologiche, che abbiamo fissato nero su bianco e che sono vincolanti per chi aderisce all’Asdp». Quest’ultima ha sede «a Giubiasco» e al momento conta «una quindicina di persone fisiche iscritte».

Pasi, com’è cambiato in questi anni in Ticino il lavoro dell’investigatore privato?

Negli anni Settanta, quando è entrata in vigore la Lapis, la ‘Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza’, una parte rilevante del lavoro era costituita dalle indagini matrimoniali o anche prematrimoniali. Chi nutriva dubbi sulla fedeltà del proprio compagno o della propria compagna ingaggiava un investigatore. Oggi questo genere di attività è un po’ diminuito, anche perché è venuta a cadere la nozione di colpa nelle cause di divorzio. Attualmente il grosso delle investigazioni eseguite su mandato di un privato consiste nella raccolta di informazioni in ambito economico: presunte forme di concorrenza sleale, truffe a danno delle assicurazioni e via dicendo. Ma ci sono anche genitori che si rivolgono a un detective per sorvegliare il figli quando sospettano che facciano uso di sostanze stupefacenti. Mi permetta però di richiamare un paio di aspetti importanti.

Prego.

Il regime autorizzativo introdotto dalla Lapis è stato mantenuto dalla nuova legge. Pertanto la persona che intende lavorare come investigatore privato deve essere autorizzato dal Cantone. Un altro aspetto fondamentale è la formazione, compresa quella continua. Sulla quale la Lpps pone, giustamente, particolare accento. Questa non è una professione che si può improvvisare. Formazione dell’aspirante investigatore e autorizzazione della Stato all’esercizio dell’attività sono requisiti a tutela dei clienti, singoli cittadini o ditte, che per un motivo o per l’altro decidono di affidarsi a un detective. Ma sono anche a salvaguardia dell’immagine della categoria.

A proposito della nuova legge, l’articolo 19 al secondo capoverso afferma che “Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell’esercizio delle funzioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l’investigatore privato interrompa la sua indagine”...

Nulla di nuovo. È una disposizione ripresa dalla precedente normativa. Ed è stato senz’altro opportuno farlo. Ci possono essere infatti situazioni puntuali in cui un’investigazione privata arrivi a lambire un’indagine giudiziaria. In tal caso, e ci mancherebbe altro, l’inchiesta della magistratura o degli organi di polizia deve essere preminente rispetto all’investigazione privata. Il nostro Codice di procedura penale non annovera fra i mezzi di prova quelli attinti all’attività di un detective privato, ma neppure vieta questa attività. Un cittadino o una persona giuridica può quindi far capo a un investigatore privato per la constatazione di determinate situazioni e la raccolta delle relative informazioni. Cosa del tutto lecita. Io stesso mi sono rivolto a investigatori privati per casi in cui agivo come avvocato patrocinatore e sui quali volevo vederci chiaro. Il detective privato può essere comunque testimone di determinati fatti, di determinati circostanze utili per gli accertamenti giudiziari. In Italia esiste l’istituto delle indagini difensive, con cui l’attività dell’investigatore privato è in parte codificata. Sarebbe opportuno riflettere sull'adozione in Svizzera di una soluzione simile.

Durante la procedura di consultazione sul progetto di Lpps, c’era chi auspicava non una bensì due leggi: una sulle attività di sicurezza e una sulle attività di investigazione. Sarebbe stato meglio?

No. E infatti ho condiviso la posizione del Consiglio di Stato. Entrambe sono attività delicate con molti aspetti in comune. Due normative distinte non avrebbero aggiunto nulla. Avere più leggi non significa fare più chiarezza. Anzi, quando non è necessario si rischia la confusione. E a farne le spese è anche la certezza del diritto.

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