Luganese

Il segreto dell’avvocato non è assoluto

Il Tribunale federale conferma la trasmissione di atti sequestrati a un avvocato difensore, accogliendo il ricorso unicamente in merito alle modalità di consultazione degli atti

Sentenza destinata a far giurisprudenza
(Ti-Press)
2 settembre 2026
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Si tratta di una sentenza di principio destinata a far giurisprudenza. Il 1° settembre la II Corte di diritto penale del Tribunale federale ha pubblicato la sentenza relativa a un avvocato luganese inquisito dal Ministero pubblico. Il legale è stato difensore di un imputato di un presunto traffico di droga. Nell’ambito dell’inchiesta gli inquirenti hanno poi rilevato, sulla base degli scambi di messaggi degli imputati come anche delle azioni di alcuni di essi prima del loro fermo (segnatamente dei tentativi di occultare denaro), che queste persone erano a conoscenza di informazioni disponibili unicamente a chi aveva accesso agli atti del procedimento. In altre parole, alcuni fra gli interessati dal procedimento erano a conoscenza in anticipo del fatto che sarebbero stati fermati, rispettivamente arrestati.

Alcuni imputati dell’inchiesta per droga hanno dichiarato successivamente di essere stati informati sull’andamento dell’inchiesta da un giurista, dipendente di un avvocato, a cui si erano affidati per curare svariati interessi legali e al quale avevano anche esposto il loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, credendo che quest’ultimo fosse un avvocato. Sarebbero stati informati da questo giurista mediante visione di estratti di verbali, in merito ai nomi delle prossime persone che sarebbero state fermate dalla polizia, per poi avvisare a loro volta i loro conoscenti.

Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale nei confronti dell’avvocato e del suo dipendente giurista per titolo di favoreggiamento, in subordine tentato favoreggiamento, riciclaggio di denaro e correità in subordine complicità in infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti. Perquisiti i locali dell’avvocato, quest’ultimo ha chiesto l’apposizione dei sigilli.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi (Gpc) Ares Bernasconi ha quindi parzialmente accolto la domanda di dissigillamento presentata dalla Procura, provvedimento che è stato impugnato al Tribunale federale dall’avvocato. Con sentenza del 20 agosto i cinque giudici della II Corte di diritto penale di Mon Repos hanno parzialmente accolto il ricorso al fine di meglio stabilire le modalità di consultazione dei documenti da parte del procuratore pubblico Moreno Capella, che ha in mano l’inchiesta nei confronti del legale. Il Tribunale federale ha innanzitutto precisato che “da un’interpretazione conforme al diritto federale risulta che (…) il difensore coinvolto a sua volta quale imputato nello stesso contesto fattuale non può prevalersi del suo segreto professionale quale motivo ostativo al dissigillamento e al sequestro”.

In merito al dissigillamento dei documenti, l’Alta Corte ha osservato come “in concreto, il Gpc ha motivato in maniera sufficiente e convincente perché l’utilità potenziale della documentazione cartacea posta sotto sigillo (salvo alcune eccezioni) deve essere ammessa, rispettivamente perché in tale documentazione non sono presenti documenti manifestamente irrilevanti ai fini dell’inchiesta”. Il Tf ha ancora precisato che, contrariamente alle tesi dell’avvocato, tale documentazione risulta senz’altro idonea a far progredire il procedimento penale nei suoi confronti e del suo dipendente giurista per favoreggiamento. La documentazione in questione potrebbe infatti segnatamente permettere di verificare il momento in cui gli imputati hanno preso conoscenza dei verbali in cui venivano indicate le persone, che in seguito sarebbero state fermate, l’eventuale flusso di informazioni tra l’avvocato e il suo dipendente, così come ulteriori dettagli circa il rapporto professionale tra i due, posto come l’avvocato fosse l’unica persona all’interno dello studio legale in questione con le qualifiche necessarie per assumere un mandato di natura penale e quindi aver accesso agli atti istruttori dell’inchiesta per il presunto traffico di droga.

Il Tribunale federale ha voluto comunque tenere conto delle “particolari circostanze del caso di specie”, proprio perché oggetto dell’istanza di dissigillamento è (tra l’altro) la documentazione cartacea inerente alla difesa penale da parte dell’avvocato in favore di un imputato per infrazione alla legge sugli stupefacenti. In siffatte circostanze, in caso di dissigillamento della documentazione cartacea inerente ai contatti dell’imputato con il suo difensore e di consegna di tale documentazione al Ministero pubblico, sussisterebbe il rischio concreto che tale documentazione venga a conoscenza (anche) del magistrato inquirente incaricato del procedimento penale del presunto traffico di droga.

Spetterà quindi ancora al Gpc, dopo il rinvio della presente causa, prendere le misure necessarie. Secondo il Tribunale federale una tale misura potrebbe segnatamente essere quella di imporre al magistrato inquirente incaricato del procedimento penale a carico dell’avvocato e il suo giurista dipendente il divieto di far prendere conoscenza della documentazione dissigillata al magistrato inquirente incaricato del presunto traffico di droga, disponendo al contempo che la documentazione dissigillata possa essere consultata presso gli uffici del Gpc.

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