Respinto il ricorso del medico, che nel 2021 ha dichiarato di non aver mai rispettato l’obbligo di indossare la mascherina. Ancora pendente il côté penale
Werner Nussbaumer ha violato la Legge federale sulle professioni mediche. A dirlo è il Tribunale cantonale amministrativo (Tram), che ha respinto il ricorso del medico contro la sentenza del Consiglio di Stato su una precedente opposizione alla decisione del Dipartimento sanità e socialità (Dss) di multarlo. Duemila franchi inflitti nell’aprile del 2023, per aver dichiarato pubblicamente di non aver mai rispettato l’obbligo di indossare la mascherina facciale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. E dunque, compreso il suo studio medico.
Nel novembre del 2021 Nussbaumer aveva partecipato a una trasmissione televisiva, durante la quale si discuteva della votazione federale sulle ordinanze del Consiglio federale contro la pandemia e in particolare relativamente all’introduzione del certificato Covid. È in quell’occasione, tra le altre, che ha dichiarato di non aver mai indossato la mascherina nel locale dove visita i pazienti del suo studio medico e che agli stessi dava la facoltà di togliersela. Una condotta sufficientemente grave per il Dss per segnalarlo al Ministero pubblico, per presunta violazione dell’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di Covid-19. Il procedimento penale nei suoi confronti, da nostre informazioni, risulta ancora pendente.
Parallelamente all’inchiesta penale, e atipicamente più in fretta, è stato condotto l’incarto amministrativo, che il Dss ha affidato alla Commissione di vigilanza sanitaria. Seguendo l’avviso di quest’ultima, il Dipartimento ha deciso di multare il medico per aver violato i propri obblighi professionali, giudicandone la condotta come “pericolosa propaganda”. In particolare, sarebbero stati violati i capoversi a e c dell’articolo 40 della Legge federale sulle professioni mediche, quelli relativi all’obbligo di esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso e alla tutela dei diritti dei pazienti. Appelandosi alla libertà individuale e a quella d’espressione, nonché alla presunta inefficacia della mascherina nel contenimento del virus, Nussbaumer ha invece contestato le accuse rivolgendosi al Consiglio di Stato (CdS). Il governo tuttavia ha dato ragione al Dss e pertanto si è arrivati al Tram.
Tram che come detto ha respinto il ricorso, rincarando la dose: non solo vengono confermate le tesi di Dss e CdS, ma si aggiunge che “un medico che si dimostra del tutto incurante delle norme adottate dalle Autorità federali in ambito sanitario per contrastare una situazione di emergenza è senza dubbio suscettibile di compromettere fortemente la fiducia che la popolazione deve riporre nel sistema sanitario e ne mina il corretto funzionamento, con conseguente discredito per l’intera professione”. Per il Tribunale, Nussbaumer aveva sì il diritto di contestare le scelte e i meccanismi adottati dallo Stato, “anche in maniera decisa”, ma queste critiche non lo autorizzavano a infrangere le regole. Proporzionale, infine, secondo la Corte anche la commisurazione della sanzione, in quanto da un lato quanto fatto è considerato grave e pertanto il medico meritava di essere richiamato all’ordine, d’altro canto una misura più incisiva – come il divieto temporaneo o definitivo di esercizio della professione – appariva eccessivo in quanto Nussbaumer non è “totalmente indegno di fiducia”.
Nel medesimo periodo, ricordiamo, avevano fatto molto discutere anche altre dichiarazioni rilasciate dal medico di Gravesano, in particolare riguardo alla morte dell’ex sindaco di Lugano Marco Borradori: Nussbaumer l’aveva correlata al vaccino anti-Covid che a suo dire Borradori avrebbe ricevuto pochi giorni prima del decesso. Fattispecie poi smentita dalla famiglia del defunto. Tornando alla sentenza del Tram, che è dello scorso ottobre, il ricorrente ha avuto la possibilità di rivolgersi al Tribunale federale per un giudizio di terzo grado, ma non siamo riusciti a raggiungerlo per avere conferma di un eventuale ulteriore ricorso.