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Massagno, la disdetta a Besomi fu ingiustificata

Il Tribunale federale respinge il ricorso del Comune che ora dovrà versare le indennità all'ex coordinatore del centro diurno La Sosta

La Casa comunale di Massagno (Ti-Press)
25 giugno 2021
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Fu ingiustificata la disdetta del rapporto di lavoro a Raffaele Besomi inoltrata dal Municipio di Massagno verso la fine di luglio di cinque anni fa. La sentenza del Tribunale federale pubblicata oggi parla chiaro e mette fine alla vertenza fra il Comune e l'ex dipendente (dal 1° gennaio 1992) che era stato animatore poi coordinatore del centro diurno La Sosta. Una sentenza che segue quella precedente, sempre pronunciata dai giudici di Mon Répos, in seguito alla quale, l'ex dipendente ha presentato una petizione chiedendo che il Comune gli versi un'indennità di 169'611 franchi oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2020. Petizione parzialmente accolta lo scorso 2 marzo dal Tribunale cantonale amministrativo (Tram), che impone al Comune di versare a Besomi un'indennità corrispondente a due mesi di stipendio lordo (pari a 15'470 franchi), oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2020. Ma Il Comune di Massagno ha presentato un altro ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle sentenze cantonali e la conferma della decisione del Municipio del 26 luglio 2016. I giudici dell'autorità giudiziaria suprema della Confederazione lo hanno tuttavia respinto.

Il Municipio ha violato i diritti dell'ex dipendente

Siamo (forse) all'ultima puntata di una storia cominciata il 1° marzo del 2016, quando il Comune decise di esternalizzare la funzione che ricopriva Besomi e la gestione del centro diurno alla Pro Senectute. Il 18 aprile di quell'anno Besomi, fondandosi sulla modifica del regolamento organico dei dipendenti (Rod) di Massagno, aveva chiesto l’adeguamento della propria classe salariale. L'autorità comunale gli ha pure fatto sapere che l'incarico non poteva essere confermato e che il rapporto di lavoro sarebbe terminato per la fine di ottobre del medesimo anno basandosi sull’articolo 7 del Rod. Il 1° giugno 2016 Besomi ha contestato la rescissione del rapporto di lavoro che l’esecutivo di Massagno gli ha notificato il 26 luglio del 2016. Il Tram, lo ricordiamo, nella sentenza del 27 giugno 2019, ha osservato che il Municipio non ha rispettato correttamente il diritto di essere sentito per il motivo legato alla mancata conferma relativa all'esternalizzazione del centro diurno. Per contro, nella misura in cui l'esecutivo ha invocato solo successivamente ulteriori argomenti per giustificare la separazione dal suo dipendente, come la lunga assenza per malattia (con la decisione di non conferma) e l'inasprimento del rapporto tra le parti (dinanzi alla procedura del Consiglio di Stato), senza preventivamente offrire all'interessato la possibilità di prendere posizione sugli stessi, l'esecutivo ha indubbiamente violato il diritto di essere sentito di Besomi. La Corte cantonale ha quindi censurato il Consiglio di Stato che aveva dato ragione al Comune, su questo punto.

Il licenziamento deve rispettare la procedura

Il Tribunale federale ha rilevato che il Municipio non ha soppresso la funzione, tanto che figura ancora nel Rod di Massagno e ha compiuto "una mera sostituzione di personale, ciò che però non giustifica la mancata conferma". L'autorità di nomina deve garantire al dipendente una procedura corretta. Non solo. È obbligata ad accertare i fatti determinanti per la decisione, assumere le prove che le sono presentate tempestivamente e nelle forme previste dalla procedura, deve garantire al dipendente il suo diritto di esprimersi, di consultare gli atti del procedimento e di farsi assistere da un patrocinatore e deve infine adottare una decisione motivata con l'indicazione dei rimedi di diritto. Secondo i giudici di mon Répos, la Corte cantonale non ha leso in maniera arbitraria l'autonomia comunale di Massagno, considerando illegittima la mancata conferma, siccome con l'esternalizzazione del centro diurno si è proceduto a una mera sostituzione del dipendente, in quel momento peraltro impedito temporaneamente per malattia. Il Tram non ha neanche fatto un apprezzamento inesatto delle prove, come sostenuto dal Comune. Infatti, i due rapporti di valutazione dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del 13 marzo e del 17 luglio 2015, nel loro insieme, non dimostrano la necessità di allontanare Besomi dal suo ruolo. Rispetto invece alla quantificazione delle indennità dovute all'ex dipendente, dodici mensilità sono giustificate. Il Tram ha considerato la lunga durata del rapporto di impiego (25 anni), l'età avanzata (quasi 60 anni) e lo stato di salute dell'ex collaboratore, che non sembrava agevolare la ricerca di un nuovo impiego, tenendo conto pure che durante la procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato, l'ex dipendente ha già percepito il salario per 10 mensilità.

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