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Contratto obbligatorio: cava di Cresciano sconfessata dal Tf

Fallisce a Losanna il tentativo ticinese di minare la base legale in difesa di stipendi, condizioni di lavoro e diritto al prepensionamento a 60 anni

(Ti-Press)
18 novembre 2022
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Niente da fare per i titolari di una cava di Cresciano che – sostenuta moralmente e materialmente da una ventina di altri cavisti ticinesi – chiedevano il non assoggettamento obbligatorio al Contratto generale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (Cnm). Il Tribunale federale di Losanna, come appreso dalla ‘Regione’, ne ha infatti respinto il ricorso dando così ragione alla Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile che l’aveva assoggettata nel 2015 dopo che nel 2011 era decaduto il secolare Contratto collettivo di lavoro cantonale nel ramo del granito e delle pietre naturali.

Benefici per 250-300 operai

Rivoltisi in prima battuta alla Pretura di Bellinzona nel gennaio 2016, i titolari della cava avevano ottenuto ragione insistendo sul fatto che la lavorazione industriale della pietra, da loro eseguita, non fa parte del settore dell’edilizia principale. Ma nel dicembre 2020 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello aveva ribaltato la situazione accogliendo il ricorso della Paritetica interposto nel 2017. Ora, a sette anni dalla decisione di assoggettamento, ecco la parola fine pronunciata della massima corte giudiziaria elvetica che ha dato torto ai cavisti. Una sentenza importante perché sigilla ulteriormente – dopo aver cassato nel giugno 2019 un analogo ricorso di un cavista valmaggese, anch’egli patrocinato dall’avvocata Romina Biaggi-Albrici – l’obbligatorietà del Cnm riducendo così al minimo il rischio che si generino sul mercato disparità di trattamento. Confermando condizioni di lavoro minime per tutte le imprese attive nello stesso mercato, s’impedisce che una ditta possa ottenere un vantaggio sleale tramite condizioni di lavoro peggiori. Si consolida così la base legale e legislativa in difesa degli stipendi, delle condizioni di lavoro e del diritto al prepensionamento a 60 anni per i circa 250-300 operai attivi nelle cave ticinesi.

Più della pietra pesa la lavorazione

In soldoni Losanna ribadisce quanto già detto nella sentenza di tre anni fa. Concorda insomma col tribunale ticinese sul fatto che per determinare se un cavista debba sottostare al Cnm, più che la tipologia di pietra lavorata (ininfluente che si tratti di granito o altro, al contrario di quanto stabilito dal Consiglio federale nel 2013), fanno stato le attività svolte, i processi di lavorazione effettuati e le mansioni affidate ai dipendenti. Il governo nove anni fa aveva in effetti operato una distinzione, sancendo l’obbligatorietà del Cnm per le imprese impegnate nella "lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura" e la non obbligatorietà per la sola "lavorazione del marmo e del granito". Dal canto suo la ditta rivierasca aveva chiesto l’esonero per due motivi, indicando cioè che solo una minima parte della sua attività riguarda l’estrazione in cava e che la maggior parte concerne la lavorazione di granito, mentre in realtà – come aveva subito evidenziato la Paritetica assistita dagli avvocati Simone Gianini e Marco Robbiani – vi era anche gneiss, pietra che ha una composizione chimica simile al granito. A suo tempo era peraltro stato segnalato il rifiuto della ditta di accettare i controlli da parte degli ispettori e di produrre dichiarazioni di autocertificazione. Ma anche senza poter effettuare le necessarie verifiche – rimarcava allora la Paritetica – risulta sufficientemente chiaro che gli operai siano occupati in modo preponderante nelle attività tipiche rientranti nel campo di obbligatorietà del Cnm.

‘Lavorazioni strettamente legate alla cava’

Ma ecco cosa scrive oggi il Tf: "La ricorrente premette di essere un’impresa mista non a tutti gli effetti e lamenta l’assenza di una disamina dell’attività che esegue. Assevera di occuparsi dell’estrazione e della lavorazione di gneiss, marmo e granito, ragione per cui la sua attività non sarebbe toccata dall’estensione dell’obbligatorietà generale. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe arbitrariamente ritenuto che la sua attività preponderante è costituita dalla lavorazione della pietra in laboratorio, poiché l’attività di cava era minima in rapporto al numero di addetti, alle ore lavorate e alla cifra d’affari. Indica segnatamente che il suo personale era impiegato per il 21% nell’attività di cava, mentre il rimanente 79% era dedicato alla successiva lavorazione industriale con dei grandi macchinari e che la quasi totalità del suo fatturato deriva dalla vendita di prodotti lavorati". Ma ecco cosa scrive oggi il Tf: "La ricorrente premette di essere un’impresa mista non a tutti gli effetti e lamenta l’assenza di una disamina dell’attività che esegue. Assevera di occuparsi dell’estrazione e della lavorazione di gneiss, marmo e granito, ragione per cui la sua attività non sarebbe toccata dall’estensione dell’obbligatorietà generale. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe arbitrariamente ritenuto che la sua attività preponderante è costituita dalla lavorazione della pietra in laboratorio, poiché l’attività di cava era minima in rapporto al numero di addetti, alle ore lavorate e alla cifra d’affari. Indica segnatamente che il suo personale era impiegato per il 21% nell’attività di cava, mentre il rimanente 79% era dedicato alla successiva lavorazione industriale con dei grandi macchinari e che la quasi totalità del suo fatturato deriva dalla vendita di prodotti lavorati".

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