laR+ Svizzera

Norma antirazzismo, pochi casi riguardanti la satira

Discriminazione razziale e libertà d’espressione, giurisprudenza non uniforme in Svizzera. A colloquio con la giurista Vera Leimgruber.

Dieudonné
(Keystone)
6 luglio 2021
|

Potrebbe essere una ‘prima’ in Svizzera l’eventuale condanna di Dieudonné, il comico francese comparso ieri davanti a un tribunale di Ginevra. «A mia conoscenza nessun comico è stato condannato finora per violazione della norma penale contro il razzismo», dice a ‘laRegione’ Vera Leimgruber. Per conto della Commissione federale contro il razzismo (Cfr), la giurista ha passato al setaccio le sentenze e i decreti d’accusa relativi all’articolo 261bis del Codice penale pronunciati dalle diverse autorità giudiziarie in Svizzera tra il 1° gennaio 1995, data dell’entrata in vigore della norma penale, e il 31 dicembre 2019. Nell’analisi della giurisprudenza non si è imbattuta in molti casi aventi che fare con la satira. Qualcuno però c’è stato. «Il comico Massimo Rocchi – ricorda Leimgruber – è stato assolto dal Tribunale federale nel 2017 dopo aver fatto commenti sull’umorismo degli ebrei in una trasmissione televisiva. D’altra parte, esistono casi in cui le persone accusate hanno dichiarato che le loro immagini o dichiarazioni erano caricature o satira. Inoltre, ci sono state diverse condanne per contributi umoristici in occasione di carnevali».

Affermazioni razziste e libertà di espressione: com’è evoluta negli ultimi anni la giurisprudenza del Tribunale federale (Tf)?

In linea di principio, in caso di conflitto tra due diritti fondamentali, i tribunali e le autorità di perseguimento penale effettuano una ponderazione per decidere a quale diritto dev’essere attribuito maggior importanza nel caso specifico. Negli ultimi anni, il Tf ha effettuato più volte una simile ponderazione tra la libertà di espressione e gli interessi giuridici protetti dalla norma penale contro il razzismo. Specialmente nel dibattito politico, l’Alta corte ha insistito sull’importanza del diritto alla libertà di espressione. Nel 2004 [il caso riguardava un comunicato stampa dell’Udc che chiedeva il rimpatrio immediato dei rifugiati kosovari, n.d.r], ha stabilito che occorre procedere con i piedi di piombo prima di sanzionare una violazione della norma penale contro il razzismo, dato che in una democrazia deve essere possibile criticare un determinato gruppo della popolazione. La critica può essere espressa anche sopra le righe, purché nel complesso si attenga ai fatti e sia fondata su ragioni obiettive. L’importante è che “l’obiettivo della lotta alla discriminazione razziale non sia svuotato della sua sostanza”.

Nel 2017, tuttavia, il Tf ha condannato due funzionari dell’Udc per un’inserzione pubblicitaria intitolata ‘Dei kosovari pugnalano uno svizzero’. 

Sì. Lo ha fatto seguendo la dottrina prevalente secondo cui la dignità umana è il presupposto e l’origine di tutti i diritti fondamentali; una sua violazione prevale su tutto il resto, ragione per cui la dignità umana non può essere contrapposta ad altri diritti fondamentali. In altre parole: affermazioni che la negano non possono in alcun caso essere protette dalla libertà di espressione. Di conseguenza, la libertà di espressione non può mai includere il diritto di fare dichiarazioni razziste ai sensi dell’articolo 261bis del Codice penale. 

Si è trattato di un caso isolato di relativizzazione della libertà di espressione, oppure da allora la giurisprudenza è cambiata?

Nel 2019, in un caso di messa in discussione dell'Olocausto, il Tf ha stabilito che la libertà di espressione è soggetta alle restrizioni previste dalla norma penale contro il razzismo per proteggere l’ordine pubblico. Il Tribunale federale ha anche stabilito che la libertà di espressione garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) può essere limitata a certe condizioni. 

Il rapporto tra la norma penale contro il razzismo e la libertà di espressione viene dunque valutato caso per caso, non in maniera uniforme?

Sì. Nella maggior parte dei casi, il Tribunale federale continua a effettuare una ponderazione tra la libertà d’espressione e la dignità umana, attribuendo grande importanza alla libertà d’espressione, soprattutto nei dibattiti politici e scientifici. D’altro canto, i giudici losannesi seguono anche in parte l’opinione che la dignità umana non può essere soppesata contro altri diritti fondamentali e che la libertà d’espressione non protegge in alcun modo le dichiarazioni fatte in spregio della dignità umana stessa.

Dieudonné è comparso davanti a un tribunale ginevrino per aver affermato che «le camere a gas non sono mai esistite». Com’è evoluta in Svizzera la giurisprudenza su questo aspetto specifico della negazione, la giustificazione o la minimizzazione dell’Olocausto?

L'Olocausto è riconosciuto dalla giurisprudenza come un fatto storico, il che significa che non deve essere provato in un processo penale. Le autorità penali danno anche per scontato che qualsiasi persona con un’istruzione scolastica media conosca l’Olocausto. Quindi non ci si può trincerare dietro la scusa di non aver saputo cosa si stava diffondendo. La giurisprudenza si è sviluppata in modo tale che ogni negazione dell’Olocausto è automaticamente considerata una denigrazione degli ebrei. Una negazione dell’Olocausto include non solo la sua negazione generale, ma anche la messa in discussione di alcuni elementi, come le camere a gas. Nella giurisprudenza è emerso un automatismo secondo cui la cosiddetta ‘bugia di Auschwitz’, cioè il fatto di mettere in dubbio l’esistenza dei campi di concentramento o delle camere a gas, rientra sempre nel campo di applicazione della norma penale contro il razzismo.

Si fa una distinzione tra l’Olocausto e altri genocidi?

Sebbene in Svizzera, oltre all’Olocausto, anche il genocidio armeno e il massacro di Srebrenica siano riconosciuti come genocidi, la giurisprudenza del Tf rivela una differenza per quanto riguarda la responsabilità penale ai sensi dell’articolo 261bis del Codice penale. Nel caso di una negazione dell’Olocausto, si presuppongono sempre motivi razzisti e una violazione della dignità umana delle vittime. Nel caso di una negazione di un altro genocidio, invece, non si presuppone automaticamente un motivo razzista e la negazione non è direttamente equiparata a una violazione della dignità dei membri del gruppo etnico interessato. Allo stesso modo, sembra che nei casi di negazione di genocidi diversi dall’Olocausto, alla libertà di espressione venga attribuito un peso maggiore. C'è quindi una differenza nella giurisprudenza del Tf sui diversi genocidi. Una differenza probabilmente dovuta, tra l’altro, al fatto che la Svizzera è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo che il Tf ha riconosciuto colpevole il politico turco Doğu Perinçek per aver negato il genocidio armeno.

Leggi anche:
Resta connesso con la tua comunità leggendo laRegione: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE