Svizzera

Coronavirus, Berna allenta le misure in tre fasi

Dal 27.4 ripartono centri fai da te, parrucchieri e studi medici. Dall’11.5 riaprono le scuole dell’obbligo e i negozi. Dall'8.6 le scuole superiori e università

I relatori della conferenza stampa odierna: Sommaruga, Berset e Parmelin (Keystone)
16 aprile 2020
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Il Consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti contro il coronavirus. Il concetto della riapertura elaborato dal governo prevede un cammino a tappe, che condurrà alla ripresa di tutte le attività economiche ferme da un mese a causa della pandemia. Il piano prevede un'uscita coordinata per tutta la Confederazione. Ciò nonostante, in considerazione della situazione epidemiologica particolare che si registra sul territorio ticinese, Berna ha inoltre autorizzato il Cantone Ticino a prolungare fino al 26 aprile le limitazioni ordinate in determinati settori dell’economia (finestra di crisi).

Ecco il dettaglio delle nuove misure:

  • Il 27 aprile 2020 gli ospedali potranno di nuovo effettuare tutti gli interventi, anche quelli non urgenti. Gli studi medici ambulatoriali, i parrucchieri, i saloni di massaggio e i centri estetici potranno riprendere la loro attività. Potranno inoltre riaprire i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di giardinaggio e i fiorai. Per farlo dovranno tuttavia garantire la sicurezza dei clienti e dei lavoratori.
  • Se la situazione epidemiologica lo consentirà, l’11 maggio è prevista la riapertura delle scuole dell’obbligo e dei negozi.
  • L’8 giugno saranno riaperti le scuole medie superiori, professionali e universitarie, i musei, i giardini zoologici e le biblioteche. 

Per stabilirle il Consiglio federale ha tenuto conto di diversi fattori di rischio. Tra questi figurano l’aumento dei contatti ravvicinati e del flusso di persone, il numero delle persone a rischio interessate e la possibilità di adottare provvedimenti di protezione. 

Proteggere la popolazione e contenere il danno economico

L’allentamento dei provvedimenti sarà accompagnato dall’elaborazione e attuazione di piani di protezione che possono prevedere, a seconda del settore, la raccomandazione o l’obbligo di usare mascherine igieniche. Un altro obiettivo è contenere il più possibile il danno economico e ridurre dove possibile le limitazioni dei diritti fondamentali. La strategia verrà attuata in modo unitario su tutto il territorio nazionale tenendo conto dei provvedimenti attuati nei Paesi limitrofi.

Prima fase: 27 aprile 2020

Nella prima fase, che inizierà il 27 aprile, l'allentamento è previsto per le strutture che prevedono soltanto un numero limitato di contatti diretti, in cui è possibile attuare in modo semplice i piani di protezione e che non generano un forte flusso di persone. Questo vuol dire che gli ospedali potranno nuovamente effettuare tutti gli interventi, anche quelli non urgenti. Lo stesso vale per gli studi medici ambulatoriali che potranno riprendere la loro normale attività. Rientrano in questa categoria anche gli studi di medicina dentaria, di fisioterapia e di massaggi medici. In questo modo si vogliono evitare anche le conseguenze negative della rinuncia a trattamenti ed esami medici.

Potranno riaprire inoltre i parrucchieri, i saloni di massaggio, gli studi di tatuaggio e i centri estetici, anche i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di giardinaggio e i fiorai. Non saranno inoltre più soggetti al divieto di esercizio le strutture aperte al pubblico senza un servizio al cliente, quali gli impianti di autolavaggio self-service. Infine è revocata la limitazione alla stretta cerchia famigliare per le cerimonie funebri.

Il 27 aprile saranno inoltre levate le restrizioni dell’offerta nei negozi di generi alimentari, che potranno nuovamente vendere anche gli articoli esposti che non rientrano tra i beni di prima necessità.

Seconda e terza fase: 11 maggio e 8 giugno 2020

In una seconda fase, che scatterà l’11 maggio, è prevista la riapertura delle scuole dell’obbligo, dei negozi e dei mercati. Il Consiglio federale confermerà tale decisione nella seduta del 29 aprile. L’8 giugno invece è prevista la ripresa delle attività presenziali nelle scuole medie superiori, professionali e universitarie. A partire da quella data potranno riaprire anche le strutture ricreative e per il tempo libero, quali i musei, le biblioteche, i giardini botanici e zoologici; potrà inoltre essere allentato il divieto di assembramento. I dettagli di questa terza fase saranno stabiliti nella seduta del 27 maggio.

Il Consiglio federale non ha ancora preso decisioni in merito a ulteriori fasi, in particolare per quel che riguarda la possibilità di svolgere manifestazioni con un grande afflusso di pubblico: questo tema sarà oggetto di prossime sedute dell'esecutivo.

Fasi decise in base all’evoluzione epidemiologica

Il passaggio da una fase a quella successiva dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia e sarà avviato soltanto se non si registrerà un forte aumento dei casi di Covid-19. Tra le singole fasi dovrà trascorrere un tempo sufficiente per monitorare gli effetti dell’allentamento dei provvedimenti. I criteri di valutazione sono i nuovi casi d’infezione, il numero di ricoveri in ospedale, il numero di decessi e il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri.

Non appena si registrerà un calo sufficiente dei casi di contagio, i Cantoni riprenderanno a tracciarli in modo sistematico: le persone infette dovranno essere individuate, curate e isolate tempestivamente. Per prevenire ulteriori infezioni, dovranno essere ricostruite le catene di trasmissione. A tal fine sarà sviluppata un’ampia strategia di test, un piano di tracciamento dei contatti e un’app che informerà se si è entrati in contatto con una persona infetta. Le regole d’igiene e di distanziamento resteranno d’importanza fondamentale e dovranno essere rispettate anche in futuro. Le persone particolarmente a rischio dovranno per quanto possibile continuare a restare a casa.

Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio

Il Consiglio federale ha stabilito che la graduale ripresa delle attività di determinati fornitori di servizi e imprese dovrà andare di pari passo con la protezione integrale dei lavoratori particolarmente a rischio. I datori di lavoro saranno tenuti a consentire  ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, se necessario assegnando loro un lavoro alternativo. Qualora fosse indispensabile la loro presenza in sede, il datore di lavoro dovrà proteggerli adeguando le procedure interne e la loro postazione di lavoro.

I lavoratori particolarmente a rischio potranno a sua volta rifiutare un lavoro a loro assegnato, se saranno considerati troppo elevati i rischi per la salute. Se non è possibile il lavoro da casa o in sede, il datore di lavoro dovrà concedere a queste persone un congedo retribuito. In questi casi sarà possibile esigere un certificato medico che attesti l’appartenenza del lavoratore alla categoria delle persone particolarmente a rischio.

Le misure per l'economia

Estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno 

Il Consiglio federale ha deciso di ampliare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Potranno quindi beneficiare dell’indennità anche i lavoratori indipendenti che sono colpiti solo indirettamente dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la pandemia, come ad esempio i tassisti, i quali, pur potendo continuare a lavorare, hanno meno lavoro o non ne hanno più. Il diritto all’indennità sarà inoltre esteso ai genitori che devono rimanere a casa per accudire figli con disabilità di età inferiore a 20 anni compiuti.

In seguito ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus, numerosi lavoratori indipendenti subiscono perdite di guadagno, sebbene la loro attività non sia di per sé vietata. I provvedimenti finora adottati per attenuare l’impatto economico della pandemia non prevedono alcuna compensazione per questi lavoratori, che possono quindi ritrovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale ha deciso di estendere il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai lavoratori indipendenti che non sono colpiti direttamente dalla chiusura delle strutture o dal divieto di svolgere manifestazioni. La condizione è che il loro reddito annuo dell’attività lucrativa soggetto all’AVS ammonti almeno a 10 000 franchi, ma non superi i 90 000 franchi.

Come per gli altri beneficiari di questa prestazione, l’importo dell’indennità sarà limitato a 196 franchi al giorno, ovvero 5880 franchi al mese. Il diritto nascerà retroattivamente a partire dal primo giorno della riduzione del reddito, ma al più presto dal 17 marzo 2020, e cesserà dopo due mesi, ma al più tardi con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Le casse di compensazione potranno chiedere la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente.

Indennità di perdita di guadagno per i genitori di figli con disabilità

Attualmente i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti per combattere il coronavirus al fine di poter accudire i figli, ad esempio in seguito alla chiusura delle scuole, hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se i figli hanno un’età inferiore a 12 anni compiuti. Poiché nel caso dei genitori di figli con disabilità questo limite di età risulta problematico, il Consiglio federale ha deciso di portarlo a 20 anni.
Avranno così diritto all’indennità i genitori di giovani che frequentano una scuola speciale o che ricevono un supplemento per cure intensive dell’AI. La condizione è che la chiusura della scuola speciale oppure della scuola o del centro d’integrazione sia dovuta ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.

Il diritto inizierà a partire dal quarto giorno dall’adempimento di tutte le condizioni di diritto, vale a dire al più presto dal 19 marzo 2020, dato che le scuole in Svizzera sono state ufficialmente chiuse il 16 marzo 2020, e cesserà con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.

Per i genitori che esercitano un’attività lucrativa indipendente il diritto sarà limitato a 30 indennità giornaliere, analogamente a quanto vale per i genitori di figli senza disabilità. Per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e non ricevono un supplemento per cure intensive, il diritto all’indennità cesserà quando il figlio avrà compiuto i 12 anni, come previsto già oggi.

Costi per 1,3 miliardi di franchi

I costi per l’estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai casi di rigore sono stimati a 1,3 miliardi di franchi nel caso di una durata di due mesi. I costi per l’estensione ai genitori di figli con disabilità fino a 20 anni compiuti sono stimati a circa 33 milioni di franchi nel caso di una durata di sei mesi.

La ricerca sul Covid-19

Lanciato un programma da 20 milioni di franchi

Un programma di ricerca sul Covid-19 dotato di 20 milioni di franchi della durata di 24 mesi. Lo ha lanciato oggi il Consiglio federale seguendo le raccomandazioni del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

L'obiettivo del nuovo programma nazionale di ricerca (PNR), spiega l'esecutivo in una nota, è "far convergere il più possibile le competenze di cui il nostro Paese già dispone verso progetti di grande entità". In questo modo si vuole mettere a punto raccomandazioni e soluzioni per combattere la crisi del coronavirus in Svizzera.

Il programma di ricerca, complementare a quello già avviato dal FNS per far fronte al virus, dovrà in particolare fornire un miglior quadro della malattia, proporre nuovi approcci epidemiologici (sia digitali che genetici) e nuove strategie di prevenzione dei contagi, analizzare la gestione clinica e favorire la ricerca e sviluppo di nuovi vaccini e metodi diagnostici innovativi.

Il nuovo PNR Covid-19 sarà coordinato con le misure dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'Unione europea. I suoi obiettivi potranno essere raggiunti anche sfruttando le reti internazionali nei settori della ricerca.

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