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Il percorso a ostacoli dei richiedenti l’asilo

(Keystone)

Il “percorso ad ostacoli” dei richiedenti l’asilo non termina al loro arrivo nei Paesi ospitanti, infatti, gli ostacoli alla libertà di movimento continuano anche lì. È il caso di ogni Paese europeo, della Svizzera e quindi anche ticinese.

Ottenere la protezione internazionale implica, innanzitutto, per un rifugiato, poter lasciare il proprio Paese e accedere al territorio di uno Stato suscettibile di poterla concedere. Un accesso che implica la libertà di uscire dal proprio Paese e quella di entrare in un altro. Si tratta di una fase irta di insidie, tristemente illustrate dalle numerose perdite umane nel Mediterraneo e altrove, dovute a barriere fisiche (centinaia di chilometri di muri o di fili spinati) e legali di tali spostamenti. E una volta raggiunto l’“Eldorado”, persistono restrizioni alla libertà di movimento e di circolazione, in tutte le fasi del soggiorno.

La situazione svizzera

I Centri di Registrazione e Procedura (CRP), attraverso i quali ogni richiedente l’asilo deve passare, prevedono un regime di semi-libertà: le persone devono rimanere a disposizione delle autorità inquirenti e possono lasciare il centro solo con un’autorizzazione ufficiale.

Al termine del soggiorno presso un CRP, vengono assegnate a un Cantone, che diventa il loro futuro domicilio legale imposto dalle autorità federali, secondo una chiave di distribuzione volta a bilanciare il rapporto tra la popolazione locale e il richiedente l’asilo. Poco importa se un familiare risiede già in un altro cantone o se l’interessato conosce un’altra lingua nazionale. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è tenuta a rispettare unicamente l’unità familiare nel caso della presenza di figli minorenni con i genitori o tra coniugi. Per il resto, è libera di assegnare il luogo di residenza come meglio ritiene. Un cambiamento di cantone è possibile solo in casi eccezionali, con l’accordo dei Cantoni interessati.

Una volta nel cantone, anche in questa fase, le autorità rimangono libere di organizzare l’alloggio per il richiedente in un luogo collettivo designato o in un determinato comune, purché sia dipendente dall’assistenza. Questo luogo sarà esso stesso circondato da regole riguardanti gli orari di ingresso, d’uscita e le possibilità di visite. Nei casi più estremi, possono essere designate delle sistemazioni in un determinato perimetro, vicino al luogo di alloggio.

Oltre ai regolamenti sopra citati, la sistematica rivisitazione delle leggi nel settore dell’asilo introduce nuove assegnazioni a un centro cosiddetto “specifico” per richiedenti designati come “recalcitranti”. Sarebbero coloro che minaccerebbero la sicurezza e l’ordine pubblico o comprometterebbero il funzionamento e la sicurezza del centro della Confederazione, secondo i termini della legge.

Questa misura sarà completata da un’assegnazione del luogo, ordinata dall’autorità competente del cantone in cui sarà situato il centro specifico. Tale decisione, qualificata come incidente, sarà impugnabile solo nell’ambito di un eventuale ricorso finale contro la decisione in materia d’asilo.

In altre parole, questa grave restrizione alla libertà di circolazione può essere soggetta al controllo giurisdizionale in modo retroattivo, solo in un certo numero di casi.

Durante la procedura, il richiedente l’asilo è limitato nella sua possibilità di uscire dal territorio svizzero, autorizzata in condizioni molto restrittive. Condizioni che persistono per tre anni in caso di ammissione provvisoria e che saranno allentate in seguito, a meno che la persona non dipenda dall’assistenza.

Infine, a livello europeo, sono gli spostamenti cosiddetti “secondari” all’interno degli Stati membri degli Accordi di Dublino che sono sanzionati: i richiedenti l’asilo che non rimangono nello Stato ritenuto competente per l’elaborazione della loro domanda di asilo e presentano una domanda in un altro Paese potrebbero, secondo le proposte della Commissione europea di riforma del regolamento Dublino III.1, essere puniti materialmente e proceduralmente. Queste persone si vedrebbero private di qualsiasi assistenza materiale, con il rischio di violare alcune garanzie costituzionali. Questo regolamento prevede inoltre che un tale comportamento metta in dubbio la credibilità complessiva del richiedente e conduca a una procedura accelerata nei suoi confronti.

Questa corsa ad ostacoli dovrebbe interessarci e preoccupare, perché ci mostra un’Europa in grande difficoltà per quanto concerne la politica migratoria, un’Europa disposta a tutto, pur di tenere fuori dai propri confini migliaia di donne, uomini e bambini privati dei loro diritti, ma che hanno tutti i diritti di avere la nostra protezione, quando si presenteranno ai nostri confini. Ciò che accade lì, ci concerne direttamente. Cos’altro deve ancora succedere per rendercene conto?

La crisi sanitaria che ha colpito il mondo intero ha messo in ombra almeno due altre crisi, quella climatica e quella migratoria. Entrambe sono forse più subdole perché il loro impatto è molto meno immediato. Aspetto questo che non deve distoglierci dal nostro imperativo di migliorare questo mondo e renderlo più umano. Siamo chiamati ad una sfida titanica e collettiva: superare l’attuale crisi pandemica, senza trascurare quelle climatica e migratoria. Ciò che succede in Cina, in Libia, in Siria, sui confini polacchi, bielorussi o ungheresi, sono cose di questo mondo! Siamo distanti, ma più vicini di quanto si pensi.

1. Commissione europea, “Verso una riforma del sistema europeo comune di asilo e un miglioramento d’accesso legale in Europa”, COM (2016) 197 finale, Bruxelles, 6.4.2016.

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