Società

L’editing genetico non è verde

Importante decisione della Corte di giustizia dell’Ue sulle nuove tecniche quali Crispr, sottoposte agli stessi controlli degli Ogm tradizionali

25 luglio 2018
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C’è chi festeggia lo sventato tentativo di imporre organismi geneticamente modificati nei campi e piatti europei e chi invece teme per il futuro del settore agroalimentare europeo. In mezzo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea chiamata a esprimersi, come spesso accade, su una questione tecnica e arzigogolata del diritto ma dalle implicazioni importanti – anche per la Svizzera, come si dirà.
“Gli organismi ottenuti per mutagenesi costituiscano Ogm ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/18, benché siano esentati in forza dell’articolo 3” è la domanda che il Consiglio di Stato francese ha posto alla giustizia europea. Al di là dei tecnicismi, la questione è come considerare, per le complesse normative europee sugli Organismi geneticamente modificati, alcune nuove tecniche tra cui l’editing genetico, il cosiddetto “taglia e incolla del Dna” che negli ultimi anni ha rivoluzionato il settore delle biotecnologie, dall’agroalimentare al biomedico. Questa tecnica, nota come Crispr (da leggere crisper”) è estremamente versatile e precisa e permette di “correggere” – da qui il ricorso alla metafora redazionale dell’editing – anche singole lettere del Dna. Senza fare ricorso a pezzi del genoma di altre specie, come accade con le tecniche tradizionali di ingegneria genetica sviluppate negli anni Settanta.
Crispr è una tecnica potente e dalle mille applicazioni, dalla cura di malattie genetiche nell’uomo alla realizzazione di piante resistenti a malattie o alla siccità – o agli erbicidi.

L’arbitro ha fischiato

Abbiamo quindi una tecnica completamente nuova: se prima l’approccio standard per dare a una pianta nuove caratteristiche era prendere un gene estraneo e inserirlo nel suo Dna, ora – almeno in alcuni casi – possiamo semplicemente modificare direttamente, e con precisione, il genoma della pianta.
Il problema è: come consideriamo questa nuova tecnica? È Ogm o no?
La domanda, in apparenza scientifica, è in realtà squisitamente giuridico-politica. Da millenni l’uomo modifica – indirettamente o direttamente – il genoma di piante e animali che lo circondano, ma solo quelle modificate con alcune tecniche sono “ufficialmente” Organismi geneticamente modificati, con tutto quello che ne consegue: complessi e costosi iter per l’approvazione, contrarietà dell’opinione pubblica.
La definizione dell’Unione europea rispecchia questa situazione – e questa confusione –, con una definizione generale, un primo elenco di tecniche che sono sicuramente Ogm, un secondo elenco di tecniche che, pur modificando il Dna, non sono Ogm e un terzo elenco di tecniche cui la direttiva europea non si applica.
Come consideriamo l’editing genetico? Di per sé sarebbe assimilabile alla mutagenesi – l’induzione di una mutazione – che sarebbe esclusa dalla direttiva. Ma bisognava aspettare la decisione di un giudice perché – parafrasando il celebre allenatore Boškov come hanno fatto Dario Bressanini e Beatrice Mautino nel loro saggio ‘Contro natura’ (Rizzoli) – “Ogm è quando l’arbitro fischia”. E in questo caso ha fischiato, introducendo un’eccezione all’eccezione: pur essendo mutagenesi, l’editing genetico è Ogm.

E adesso

Le associazioni ambientaliste esultano – almeno alcune: per altre Crispr era una via “verde” alle biotecnologie. E appunto si teme che le pesanti normative sugli Ogm affossino la ricerca biotecnologica europea, lasciando nei cassetti molti prodotti utili.
Per valutare gli effetti ci vorrà tempo. Soprattutto in Svizzera – che adotta una definizione diversa. Il Consiglio federale deciderà entro l’anno come considerare l’editing genetico, certamente tenendo anche conto della sentenza europea.

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