Ticino

Tassa sui posteggi, le motivazioni: per il governo luce gialla

Il Tribunale federale, respingendo i 19 ricorsi contro il balzello, ricorda all'Esecutivo: 'Gli obiettivi perseguiti dovranno essere raggiunti'. E non solo

Ti-Press
24 luglio 2020
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È una vittoria a metà quella del Consiglio di Stato riguardo alla tassa di collegamento, a quattro anni dall'approvazione popolare e a quasi cinque dal sì del Gran Consiglio. Questo, in soldoni, emerge dalle 43 pagine di motivazioni con cui il Tribunale federale, con sentenza del 25 marzo, ha respinto i 19 ricorsi partiti nel 2016 da parte di ditte e grande distribuzione. Con questa sentenza, alla luce delle motivazioni, i giudici di Mon Repos hanno dato luce gialla al governo cantonale: di certo non verde. Il perché è scritto nero su bianco, e sta nel fatto che si sia ancora nel periodo di prova: “Il fatto che il legislatore cantonale abbia introdotto nella legge l’obbligo di analizzare, dopo un periodo di prova, l’efficacia della tassa di collegamento, oltre ad essere la dimostrazione che questi era consapevole dei problemi concernenti il rispetto delle garanzie costituzionali, permette in concreto di ritenerla ammissibile e quindi di tutelare la normativa impugnata”.

Perché, si continua a leggere, “in effetti la valutazione che verrà effettuata permetterà di controllare l’efficacia e la conformità della tassa con riferimento agli obiettivi perseguiti e di adottare, se del caso, i necessari correttivi”. Detto questo, arriva la stoccata: “Si richiama tuttavia l’attenzione del governo cantonale sul fatto che gli obiettivi perseguiti dovranno essere raggiunti". In loro mancanza "la tassa, rivelatasi inutile e vana, si esaurirà in un aggravio finanziario lesivo del principio di parità di trattamento”. In breve: i risultati sul fronte del traffico e della mobilità dovranno essere misurabili e tangibili. Bisognerà vedere sulla base di quali obiettivi.

E sulla parità di trattamento...

Parità di trattamento, quindi. Al riguardo il Tf scrive che “la scelta del legislatore ticinese di escludere dall’assoggettamento i fondi sui quali vi sono meno di 50 posti auto solleva riserve. In primo luogo perché implica, come osservato dalle ricorrenti, che la totalità delle imposte che lo Stato prevede di incassare per mezzo della tassa di collegamento, cioè 18 milioni di franchi, grava solo su una minoranza di proprietari fondiari, ossia 200 di loro, che possiede solo una parte limitata dei posteggi esistenti che generano traffico, mentre la maggior parte dei posteggi non è invece assoggettata”. La distribuzione dell’onere contributivo viene considerata “opinabile”. Il motivo? “Passando da 49 a 50 posteggi l’aggravio balza da 0 franchi a 53’550 franchi annui”, calcolando quanto previsto dal Regolamento della tassa di collegamento che fissa per ogni posteggio in 3,50 franchi al giorno il costo per il personale. Anche se sono previsti degli accorgimenti (15% di sconto per chi ha 50 posteggi, riduzione progressiva fino a 99 posteggi) “appare dubbio che gli stessi siano sufficienti per rimediare completamente allo squilibrio contestato”.

'Perplessità' anche sul limite d'imposizione

“Suscita perplessità” a Losanna anche il tema del limite d’imposizione: “Chi possiede 49 posteggi non paga nulla, mentre chi ne possiede 50 paga un tributo”. Infine, “il fatto che la tassa di collegamento possa essere addossata direttamente agli impiegati che utilizzano i parcheggi conforta il sentimento che il limite instaurato non è consono al principio della parità di trattamento. In effetti, solo quando il datore di lavoro possiede 50 posteggi o più gli impiegati (che ne fruiscono) si vedranno addebitare allora la tassa, per un importo annuale minimo pari a 875 franchi, mentre gli impiegati con un datore di lavoro che possiede meno di 50 posteggi non dovranno invece pagare nulla”. Anche se “ognuno di loro genera lo stesso traffico”.

'Se la tassa si basasse solo su considerazioni fiscali sarebbe inammissibile'

Emerge, quindi, “che se la tassa di collegamento riposasse unicamente su considerazioni fiscali, la sua messa in opera così come decisa dal legislatore apparirebbe inammissibile viste le perplessità concernenti la sua conformità con il principio dell’uguaglianza di trattamento”. Ma c’è un però, e si torna all’inizio: la questione degli obiettivi della tassa. “Essa fa parte di una serie di misure tra loro complementari e destinate a conferire un nuovo orientamento alla domanda di mobilità al fine di rimediare alla situazione vigente nel cantone (saturazione della rete viaria a determinate ore; problemi d’ordine ambientale ivi connessi)”. Scelte “di forte connotazione politica”. E quindi “la normativa contestata può essere tutelata nella misura in cui la tassa (...) è concepita quale incentivo a non più costruire immensi parcheggi” ma piuttosto “a ridimensionare quelli esistenti”. E si torna all’inizio, si diceva. Perché il tutto andrà misurato. E allora se ne riparlerà. 

L’avvocato Gianluca Padlina, estensore dei 19 ricorsi, da noi interpellato risponde «di aver ricevuto le motivazioni, che andranno studiate attentamente. Ma sembra che questa sentenza metta dei paletti importanti».

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