Ticino

Preghiera esaudita, ricorso di Helvetia Christiana accolto

Il Consiglio di Stato: la richiesta era incompleta, il Municipio di Lugano agì in modo arbitrario. Suolo pubblico, utilizzo e restrizioni

4 luglio 2019
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Prima di dire ‘no’ a quel rosario in città si sarebbe dovuto esigere l’inoltro di una domanda con tutti... i crismi. E invece il Municipio di Lugano ha negato la possibilità a Helvetia Christiana di organizzare una manifestazione a carattere religioso sulla base di una semplice richiesta di informazioni, agendo così in modo “arbitrario”.

Motivo per cui il ricorso contro la decisione dell’Esecutivo cittadino risalente al 19 aprile/2 maggio 2018 è accolto dal Consiglio di Stato, al quale la stessa associazione si era rivolta contestando il ‘niet’ della Città. “Dalla documentazione agli atti, emerge che l’Autorità comunale di Lugano è andata oltre i suoi compiti, procedendo ad alcune puntuali verifiche (peraltro legittime) sulla richiedente medesima e sul reale scopo della ventilata manifestazione di preghiera, senza però essere in possesso di una domanda completa con una data precisa dell’evento”. La data, già. Nelle 11 pagine con cui motiva la propria decisione (26 giugno) il governo non fa mai accenno al fatto che Helvetia Christiana in prima battuta aveva chiesto al Municipio di poter organizzare una manifestazione con tanto di bancarelle in concomitanza con il primo Gay Pride organizzato in Ticino. E che, come aveva precisato l’Esecutivo luganese nel rispondere all’interrogazione Udc il 17 maggio 2018, il presidente dell’associazione aveva “espressamente dichiarato ai media” che si sarebbe trattato di una manifestazione “contro il Gay Pride” e di un “atto di riparazione per il Gay Pride”. Da qui la decisione di negare l’autorizzazione, a prescindere dalla forma (e dalla data) in cui questa si sarebbe tenuta, in considerazione della “ponderazione di tutti gli interessi in gioco”. Una conclusione che invece, per il Consiglio di Stato, non poteva essere tratta, perché fondata “su una valutazione insufficiente di tutti gli elementi oggettivi in gioco, non avendo la stessa autorità comunale richiesto preventivamente alla ricorrente [Helvetia Christiana, ndr] la presentazione di una richiesta scritta completa”. L’agire del Municipio, pertanto, “non può essere tutelato”.

Suolo pubblico, uso e restrizioni

Il governo non entra dunque nel merito della contestazione principale formulata dall’associazione. E cioè che il Municipio, rifiutando l’autorizzazione, avrebbe disatteso il diritto alla libertà religiosa e a quelle di opinione, di espressione, di riunione e di associazione: tutte libertà riconosciute dalla Costituzione federale. A questa censura il Consiglio di Stato accenna sì, ma lo fa indirettamente, in termini generali. “L’Autorità non può vietare una riunione/manifestazione soltanto a causa delle idee che vi saranno espresse, ma può tenerne conto ad esempio quando sussiste una correlazione tra il contenuto intellettuale e i possibili disordini, tale da accrescere il pericolo di una lesione dell’ordine pubblico”, annota il governo. E, facendo sempre astrazione dal caso concreto, puntualizza: “Non deve essere sottaciuto che la libertà di riunione, costituzionalmente protetta, non dà diritto di richiedere un luogo e/o un momento precisi né del resto un diritto assoluto all’uso del demanio pubblico, ragione per cui vanno se possibile proposte delle soluzioni alternative”. Così scrive l’Esecutivo cantonale quando si sofferma sul “quadro legale” relativo all’uso del suolo pubblico, da parte di un privato, per l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Un uso che l’Autorità può negare “soltanto” se il provvedimento è “fondato su di una base legale valida”, se “sussistono interessi pubblici o privati preminenti” e se “rispetta il principio della proporzionalità”. Richiamando la giurisprudenza, il Consiglio di Stato aggiunge che l’Autorità “deve ponderare i contrapposti interessi rispettando i principi fondamentali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, all’adeguatezza e alle libertà fondamentali”.

L’autorizzazione “può essere rifiutata soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli interessi generali della comunità, in particolare alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute, alla protezione della natura e del paesaggio, che devono essere valutate rispettando in modo particolare il principio della proporzionalità”.

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