Estero

Il Vaticano vara l'obbligo di segnalazione contro i corrotti

Tutti coloro che vengono a conoscenza di episodi di corruzione sono tenuti a segnalarli all'Ufficio del Revisore Generale. Non ammesse delazioni anonime

Guerra ai corrotti in Vaticano
(Keystone)
24 gennaio 2024
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Dagli officiali ai dipendenti, dai diplomatici ai collaboratori, dai dirigenti ai consulenti: tutti coloro che vengono a conoscenza "nell'esercizio delle proprie funzioni" di episodi di corruzione all'interno del Vaticano sono chiamati a segnalarli all'Ufficio del Revisore Generale.

"La segnalazione all'Urg non sostituisce, laddove ricorrano i presupposti, l'obbligo di segnalazione di fatti o circostanze potenzialmente penalmente rilevanti all'Autorità giudiziaria vaticana". È quanto si precisa in un documento della Santa Sede sulla "Procedura in materia di segnalazioni". "Le segnalazioni possono avere a oggetto situazioni particolari connesse a: anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode", spiega il documento diffuso oggi dalla Santa Sede.

Non verranno accettate segnalazioni anonime ma l'identità del segnalante verrà protetta: "Il Revisore Generale custodisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni, e garantisce in modo particolare la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante". Ma l'identità del ‘whistleblower’ potrà essere rivelata "all'Autorità giudiziaria vaticana quando quest'ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria". Le segnalazioni potranno essere fatte in forma orale e scritta. In quest'ultimo caso consegnate ‘brevi manu’, inviate per posta o via mail.

Le nuove regole escludono non solo le informazioni anonime ma anche quelle che contengono lamentele di carattere personale. Per procedere infatti "la segnalazione viene innanzitutto sottoposta a un'analisi preliminare volta a valutare la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità".

"La segnalazione sarà considerata inammissibile – si legge nel documento diffuso dalla Santa Sede – nelle seguenti ipotesi: forma anonima della segnalazione o carenza dei dati anagrafici tali da poter identificare con certezza il segnalante; mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione; doglianze di carattere personale o rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro; assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti; produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; incompetenza dell'Ufficio del Revisore Generale sulle questioni segnalate". In caso di inammissibilità della segnalazione, "l'Urg provvede all'archiviazione della stessa".

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