Dopo le osservazioni del Comune, il Tribunale amministrativo ha negato l’effetto sospensivo. Decisione tuttavia impugnata
Le elezioni comunali di Calanca dovrebbero potersi svolgere regolarmente durante l’assemblea comunale del 28 novembre, dal momento che il Tribunale amministrativo cantonale ha negato l’effetto sospensivo chiesto dal ricorso interposto da due persone domiciliate nel comune assistite dall’avvocato Roberto Keller. I ricorrenti e il loro legale – i quali chiedono l’annullamento delle elezioni per sindaco e Municipio previste in occasione dell’assemblea comunale del 28 novembre –, contestano l’informazione del Municipio, in particolare la comunicazione del 31 ottobre sulla possibilità di candidarsi anche il giorno dell’elezione. Per i ricorrenti ciò cozzerebbe con lo Statuto comunale.
Negando l’effetto sospensivo, in attesa di una decisione definitiva nel merito, il Tribunale amministrativo sembra propendere per la posizione del Comune, che nelle sue osservazioni inoltrate al tribunale richiama le considerazioni del Consiglio di Stato quando nel 2021 ha approvato la parziale revisione dello Statuto comunale che comprendeva anche l’articolo 11 che disciplina l’eleggibilità delle autorità comunali: il governo scriveva che con la revisione l’articolo stabilisce che le candidature devono sì essere inoltrate al Municipio tre settimane prime delle elezioni, ma anche che "non è evidente se il Comune attribuisca a questa norma il significato che l’eleggibilità debba essere limitata e che possano essere elette esclusivamente le persone che hanno annunciato la propria candidatura, oppure se a questa regola si attribuisca solo un valore informativo". Tuttavia, aggiungeva il Consiglio di Stato, "in assenza di ulteriori regolamentazioni che disciplinino in dettaglio o concretizzino la procedura di candidatura, si deve presupporre che la presente disposizione abbia carattere informativo".
I ricorrenti non ci stanno. Sostenendo che il Tribunale amministrativo non motiva in maniera sufficiente il motivo del diniego, il 16 novembre hanno inoltrato un ricorso contro l’effetto sospensivo negato. Per i ricorrenti il Comune di Calanca dispone di una chiara base legale che fissa in maniera inequivocabile il termine per l’inoltro delle candidature entro tre settimane dall’assemblea comunale e non permette di formulare candidature il giorno stesso delle elezioni. Per i clienti dell’avvocato Keller, svolgere le elezioni e in caso di accoglimento del ricorso ordinarne la ripetizione non è una soluzione ottimale, "né dal profilo dell’economia dei costi, né dal punto di vista democratico e meno ancora in capo alla certezza del diritto e alla sua protezione costituzionale".