La Svizzera ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare di una detenuta incinta rifiutandole qualsiasi visita da parte del suo compagno e la presenza di quest'ultimo al momento del parto. La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato oggi la Confederazione per violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
La ricorrente, una cittadina spagnola nata nel 1994, era stata posta in detenzione preventiva nel cantone di Vaud nel dicembre 2019, sospettata di un'infrazione grave alla legge sugli stupefacenti. Incinta al momento dell'arresto, aveva chiesto più volte che il suo compagno, presentato come il padre di suo figlio, potesse farle visita, comunicare con lei telefonicamente e assistere al parto.
Le autorità vodesi avevano respinto tali richieste, ritenendo che simili contatti comportassero un rischio di collusione suscettibile di compromettere l'inchiesta penale. Il Tribunale federale (TF) aveva successivamente parzialmente accolto il ricorso della donna autorizzando un'unica telefonata controllata, ma aveva mantenuto il divieto di visite e della presenza del compagno al momento della nascita.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale la detenuta si è rivolta, ha riconosciuto che le autorità perseguivano un fine legittimo, ossia la tutela dell'inchiesta penale. Ritiene tuttavia che non abbiano sufficientemente ponderato questo obiettivo con il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare.
Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità non hanno dimostrato che un divieto assoluto fosse necessario. In particolare, non hanno esaminato seriamente misure meno restrittive, come visite sorvegliate. La Corte rileva inoltre che il rapporto finale di polizia non ha evidenziato alcun elemento che attestasse il coinvolgimento del compagno in un traffico di stupefacenti più ampio.
La CEDU ricorda anche che la gravidanza e il parto costituiscono momenti essenziali della vita privata e familiare. Impedire al padre del bambino di assistere alla nascita rappresentava pertanto un'ingerenza particolarmente grave nei diritti della ricorrente.
All'unanimità, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Svizzera dovrà versare 1'730 euro (1'608,94 franchi) per torto morale, come anche 4'000 euro per le spese processuali. Tali importi dovranno essere saldati entro un termine di tre mesi dal momento in cui la sentenza sarà diventata definitiva.
Quanto alla situazione attuale della ricorrente, quest'ultima ha indicato che, dopo essere stata espulsa dalla Svizzera in una data non precisata, vive ormai in Spagna con suo figlio, senza il padre del bambino.