Svizzera

I documenti sul finanziamento della politica sottostanno al principio di trasparenza

Lo stabilisce il Taf accogliendo i ricorsi di due giornalisti dopo il rifiuto del Controllo federale delle finanze di accedere a sue lettere in merito

Il Tribunale con sede a San Gallo
(Keystone)
8 maggio 2026
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La legge sulla trasparenza resta sostanzialmente applicabile nell’ambito delle nuove disposizioni in materia di trasparenza nel finanziamento della politica. È la conclusione cui giunge il Tribunale amministrativo federale (Taf), accogliendo i ricorsi di Michel Huissoud, ex direttore del Controllo federale delle finanze (Cdf) oggi editorialista, e di un redattore del collettivo di giornalisti d’inchiesta Wav cui il Cdf aveva rifiutato l'accesso a delle lettere in merito.

Ricapitolando, le nuove disposizioni in materia di trasparenza nel finanziamento della politica obbligano gli attori politici a livello federale a rendere pubblici determinati aspetti del loro finanziamento. Il Controllo federale delle finanze controlla e in seguito pubblica le relative comunicazioni. Il Cdf ha effettuato per la prima volta tali controlli in occasione delle elezioni federali del 22 ottobre 2023. Sulla sua pagina internet ha pubblicato l’elenco degli attori politici materialmente sottoposti a esame. Ciascuno dei 24 interessati è stato informato in merito ai controlli tramite una lettera di conferma personale.

In base alla legge sulla trasparenza, Huissoud e il redattore hanno chiesto di avere accesso alle lettere. Il Cdf ha respinto le domande, adducendo che il principio di trasparenza non sarebbe applicabile nell’ambito delle disposizioni in materia di trasparenza sul finanziamento della politica. Contro questa decisione i richiedenti hanno interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

Il Taf giunge alla conclusione che le disposizioni in materia di trasparenza non si oppongono alla pubblicazione delle lettere. La messa a disposizione del pubblico di informazioni sul finanziamento di attività politiche serve a orientare gli elettori, a migliorare la parità di opportunità nella competizione politica e a legittimare i processi democratici. Questi interessi possono correttamente conciliarsi con il principio di trasparenza dell’amministrazione sancito nell’ambito della legge sulla trasparenza.

Il Tribunale respinge in particolare l’argomentazione secondo cui le lettere non dovrebbero essere rese pubbliche perché, a causa delle critiche sommarie in esse contenute, potrebbero dare agli elettori un’immagine errata del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza da parte degli attori interessati. Come precisa il Taf, è invece lecito attendersi che gli elettori sappiano riconoscere e classificare come tali determinate ambiguità. Il Cdf ha lasciato aperta la questione di sapere se vi siano altri motivi di eccezione, quali la tutela della sfera privata di terzi, che si oppongano a rendere pubbliche le lettere. Il Tribunale rinvia pertanto la causa al Cdf per ulteriore esame. Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

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