Il Consiglio federale modifica l'ordinanza sull'asilo per evitare costi supplementari ai Cantoni
Se un richiedente asilo ammesso provvisoriamente riceve in un secondo momento lo statuto di rifugiato, i sussidi per l'aiuto sociale già corrisposti devono essere conteggiati. È quanto prevede una modifica all'ordinanza in materia, la cui entrata in vigore è prevista per inizio luglio come stabilito oggi dal Consiglio federale.
Tale modifica va messa in relazione col cambiamento di prassi per le profughe afgane deciso nel luglio 2023 dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in relazione al ritorno dei Talebani al potere, spiega una nota governativa odierna. La SEM ha deciso che anche le afgane che si trovavano già in Svizzera potevano richiedere il riconoscimento dello statuto di rifugiato in sostituzione dell'ammissione provvisoria. Fino a fine marzo 2025 ne hanno fatto richiesta 2634 fra donne e ragazze.
Attualmente, per i rifugiati riconosciuti con diritto di asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale con somme forfettarie globali per un massimo di cinque anni, mentre per le persone ammesse provvisoriamente per un massimo di sette anni. In caso di cambiamento dello statuto, il diritto vigente prevede che il termine di cinque anni per la compensazione dei costi dell'aiuto sociale ricominci a decorrere, indipendentemente dalla durata dell'ammissione provvisoria preesistente.
Secondo l'esecutivo, tale prassi non si giustifica più si giustifica né finanziariamente né oggettivamente nel caso in cui un'ammissione provvisoria passata in giudicato venga convertita in uno statuto di rifugiato con diritto di asilo. Per questo, in caso di cambiamento dello statuto in futuro si terrà conto del periodo precedente in cui sono stati versati dei sussidi. L'obiettivo? Impedire che i Cantoni ricevano per altri cinque anni le somme forfettarie globali per la stessa persona, generando costi supplementari per la Confederazione. Per queste persone la Confederazione verserà ai Cantoni i sussidi ancora soltanto per un massimo di cinque anni, così come per gli altri rifugiati.
Tale cambiamento è stato respinto dalla maggioranza dei cantoni durante la procedura di consultazione, poiché la durata ridotta del sussidio rispetto al diritto vigente avrebbe comportato un trasferimento unilaterale degli oneri. A causa della situazione finanziaria critica della Confederazione e delle disposizioni oggettivamente giustificate, il Consiglio federale ha però confermato la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo, trovando tuttavia un compromesso con i Cantoni per quanto riguarda le disposizioni transitorie.
Una seconda modifica riguarda le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza destinato alle persone con statuto di protezione S (Ucraini). Queste vengono versate se la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di protezione o di respingerla oppure se lo statuto di protezione S è stato revocato. Questa prassi, già oggi vigente, sarà sancita nell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie.