Svizzera

Il Tribunale Federale annulla il rifiuto di naturalizzazione di un cittadino turco in Svizzera

La decisione critica la prassi della SEM e richiede un esame più completo delle circostanze individuali

21 maggio 2025
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La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non avrebbe dovuto rifiutare la naturalizzazione di un cittadino turco residente in Svizzera da 30 anni, ma condannato per un incidente stradale. Secondo il Tribunale federale (TF), egli soddisfaceva i criteri di integrazione. La prassi della SEM non consentiva di prendere in considerazione tutte le circostanze.

La prima Corte di diritto pubblico del TF ha accolto il ricorso del turco con tre voti contro due. Dopo aver stabilito che il manuale - un'ordinanza amministrativa - su cui si è basata la SEM non ha valore di legge, la maggioranza ha stabilito che la sospensione delle procedure di naturalizzazione per 3 anni in caso di condanna tra le 30 e le 90 aliquote giornaliere è troppo semplicistica.

La decisione di sospendere la procedura è stata quindi annullata e la domanda di naturalizzazione del ricorrente - un ristoratore di Goldau (SZ) - è ritornata alla SEM per un esame immediato. La Segreteria di Stato della migrazione dovrà tenere conto di tutte le circostanze e in particolare delle conclusioni favorevoli delle autorità cantonali.

La maggioranza della corte ha criticato il manuale della SEM per il trattamento automatico dei casi. La sospensione di 3 anni per una gamma così ampia di condanne non lascia spazio a sfumature. Inoltre, la legge e l'ordinanza sulla cittadinanza non prevedono tali termini e, al contrario, richiedono un esame completo del caso.

I due giudici in minoranza hanno sottolineato la gravità del comportamento del ricorrente. L'ordinanza sulla cittadinanza consente alla SEM di considerare che l'integrazione non è avvenuta con successo se il candidato alla naturalizzazione è iscritto al casellario giudiziale. Un'estensione della procedura di 3 anni non è sconvolgente, visti i tempi lunghi in materia di naturalizzazione.

"Progressi significativi"

L'avvocato del ricorrente si è detto soddisfatto di questa sentenza di "portata fondamentale". In futuro, la SEM non potrà più basare le sue decisioni su schemi rigidi, ma dovrà esaminare sulla base di fatti concreti se una persona è integrata o meno. Questa giurisprudenza dovrà essere presa in considerazione anche dai Cantoni che applicano criteri eliminatori. "Da questo punto di vista, tale sentenza rappresenta un progresso significativo", ha concluso l'avvocato.

Il candidato alla naturalizzazione si era addormentato al volante nel giugno 2020 e aveva urtato un lampione. L'impatto aveva causato solo danni materiali. Al ristoratore turco era stata comminata una pena di 40 aliquote giornaliere sospesa per 2 anni, oltre a una multa.

Un pasticcio amministrativo

La condanna era stata emessa durante la procedura di naturalizzazione. Di conseguenza, il 15 agosto 2022, il Dipartimento dell'interno del Canton Svitto ha sospeso la trasmissione della domanda alla SEM fino a metà agosto 2025.

Contro questa decisione l'interessato ha presentato un ricorso che è stato parzialmente accolto dal Tribunale amministrativo cantonale. Quest'ultimo ha constatato la buona integrazione dell'interessato: la procedura poteva quindi essere ripresa una volta scaduto il periodo di sospensione, ovvero dopo soli due anni. Il Cantone ha quindi chiesto alla SEM di concedere il passaporto rossocrociato al cittadino turco.

Ma la Segreteria di Stato della migrazione ha posto il veto alla richiesta, in applicazione delle regole stabilite nel suo manuale in caso di condanna. Questa posizione è stata successivamente confermata dal Tribunale amministrativo federale. Ma ora il TF ha dato ragione al cittadino turco.

(sentenza 1C_350/2024 del 21 maggio 2025).