Svizzera

Tribunale federale: basare l’Ipg Covid sul reddito aggiornato

Secondo i giudici di Losanna l’importo dell’indennità di perdita di guadagno degli indipendenti deve essere basato anche sugli acconti AVS provvisori

(Keystone)
8 aprile 2022
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Il calcolo del reddito ai fini di determinare l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti non può basarsi unicamente sulle decisioni definitive dei contributi all’AVS. La cassa di compensazione deve prendere in conto anche gli acconti provvisori, ha indicato il Tribunale federale (TF) accogliendo il ricorso di una produttrice cinematografica.

La donna si è annunciata alla fine di marzo del 2020 presso la cassa di compensazione del Canton Zurigo per ottenere un’indennità di perdita di guadagno a causa del Covid-19. In maggio la domanda è stata accettata e le è stata concessa una somma di 50 franchi al giorno per il periodo fra il 17 marzo e il 16 maggio 2020.

La produttrice ha però presentato ricorso, sostenendo che le spettassero 150 franchi. La diretta interessata ha motivato tale richiesta con il fatto che, secondo i dati provvisori, il suo reddito netto per il 2019 ammontava a oltre 60’000 franchi.

Nell’aprile 2020, la cassa aveva adattato gli acconti AVS della donna fondandosi su queste cifre. Precedentemente invece, i contributi per il 2019 erano stati stabiliti sulla base di un reddito di 28’000 franchi.

Coinvolto nella vicenda, il Tribunale delle assicurazioni sociali zurighese si è allineato alla posizione della cassa cantonale. Questa riteneva che l’aumento degli acconti avvenuto dopo il 17 marzo 2020 non dovesse portare a una modifica dell’ammontare dell’indennità Covid. Anche perché l’interessata aveva omesso, "contrariamente ai suoi doveri", di annunciare nei tempi utili questo importante rialzo del reddito.

In una sentenza pubblicata oggi, il TF è però di altro avviso. Stando ai giudici losannesi, la valutazione del reddito non deve tenere conto solamente delle decisioni definitive sui contributi, bensì anche degli acconti provvisori. Non vi è insomma ragione di non prendere in considerazione dati più precisi quando essi sono disponibili. Il dossier torna ora alla cassa di compensazione, incaricata di calcolare nuovamente l’indennità.

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