Svizzera

Dati bancari alla Francia, No del Taf a ricorsi di clienti UBS

La richiesta della Direzione delle finanze pubbliche francese verteva sui dati d'identificazione dei detentori di 40'379 conti presso UBS

(Keystone)
8 aprile 2021
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Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto i ricorsi di cinque clienti di UBS i cui dati bancari verranno comunicati alle autorità fiscali francesi. Essi possono ancora rivolgersi al Tribunale federale.

Il 12 mai 2020 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva accettato formalmente la richiesta di assistenza amministrativa inoltrata quattro anni prima dalla Direzione generale delle finanze pubbliche francese (DGFiP). La domanda verteva sui dati d'identificazione dei detentori di 40'379 conti presso UBS. La sua ammissibilità era stata riconosciuta definitivamente dal Tribunale federale il 26 luglio 2019.

I cinque clienti hanno contestato davanti al TAF l'accettazione della domanda d'assistenza da parte dell'AFC invocando una violazione del loro diritto ad essere ascoltati e affermando che la richiesta francese costituiva una "fishing expedition", ossia di una ricerca generica su un gruppo esteso di persone nella speranza che qualcuno rimanga impigliato nella rete.

Nelle tre sentenze pubblicate oggi la corte sangallese indica subito di essere vincolata alle conclusioni prese dal Tribunale federale nell'estate 2019. Quest'ultimo ha già constatato che la domanda francese rispetta le condizioni formali previste per l'assistenza amministrativa.

Il TAF sottolinea anche che pure la questione della "fishing expedition" è già stata esaminata dai giudici losannesi. Ciò vale anche per la pertinenza delle informazioni richieste considerati gli obiettivi perseguiti dalla DGFiP. Il fatto che quest'ultima si basa su liste risalenti al 2006 e 2008 per ottenere dati riguardati il presiodo 2010-15 non costituisce un indizio di caccia alle informazioni.

I ricorrenti invocavano pure il fatto che la domanda era fondata su un atto punibile in Svizzera, ossia la vendita nel 2012 di un CD contenente dati rubati al Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, grazie al quale sono state condotte perquisizioni presso diverse succursali di UBS.

Per il TAF tale fatto non permette tuttavia da solo a concludere che le autorità francesi agiscano in malafede. Sebbene sia punibile in Svizzera non vi è un legame di causalità sufficiente tra tale reato e la richiesta di informazioni. Infatti quest'ultima si basa sulle ampie ricerche condotte dalle autorità tedesche, in particolare durante le perquisizioni.

Infine la corte sangallese ha scartato la violazione del diritto di essere ascoltati: i ricorrenti non possono pretendere di avere accesso a tutte le parti del dossier, in particolare quelle riguardanti la Germania, dal momento che la domanda francese non è considerata come derivante direttamente dal CD con i dati rubati.

I ricorsi sono quindi respinti. Il TAF conclude che trasmettendo le informazioni l'AFC dovrà ricordare alla DGFiP di ottemperare al principio di specialità, ossia che i dati possono essere utilizzati solo nel quadro fiscale previsto e non possono essere comunicati alle autorità responsabili del procedimento penale in corso contro UBS.

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