Svizzera

Casi di rigore, da aprile allentati i criteri per gli aiuti

Anche le aziende costituite prima di inizio ottobre - ora inizio marzo - potranno accedere gli aiuti della Confederazione per i casi di rigore

(Keystone)
31 marzo 2021
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Anche le aziende costituite prima di inizio ottobre - ora inizio marzo - potranno accedere ai finanziamenti a fondo perso messi a disposizione della Confederazione per i cosiddetti casi di rigore causati dalla pandemia.

L'entrata in vigore dell'ordinanza Covid-19, adeguata dal parlamento in marzo e dotata di 10 miliardi circa di franchi, è stata posta oggi al primo di aprile dal Consiglio federale. Allentati anche i criteri per gli aiuti destinati agli indipendenti che hanno diritto alle Indennità per perdita di guadagno (IPG) se hanno subito un danno a causa della chiusure ordinate dalle autorità.

Come ricorda l'esecutivo in un comunicato odierno, l'esecuzione dell'ordinanza spetta tuttora ai Cantoni, cui spetta anche concedere i contributi alle succursali che non sono situate sul suo territorio. Per le piccole e medie imprese con ricavi annuali fino a 5 milioni, il Cantone partecipa nella misura del 30%. Esso decide in merito al calcolo e al tipo di aiuto. Tuttavia, il calcolo deve basarsi sui costi fissi non coperti.

Per evitare che i Cantoni di sede siano gravati eccessivamente, la Confederazione si assume la totalità dei contributi a favore delle imprese con un fatturato annuo superiore a 5 milioni. I contributi federali sono calcolati in base al calo del giro d'affari moltiplicato per la quota forfettaria dei costi fissi.

Niente dividendi

Alle imprese che ricevono aiuti è stato imposto un divieto temporaneo di distribuire dividendi e tantièmes. Il termine è stato prorogato dal Parlamento di un anno e si applica all'esercizio in cui è accordato il provvedimento per i casi di rigore e ai tre anni successivi.

Questa proroga riguarda tutte le imprese i cui aiuti sono garantiti a partire dal 1° aprile dell'anno corrente. Il divieto può essere revocato mediante il rimborso degli aiuti percepiti.

Limiti massimi

I limiti massimi applicabili ai contributi a fondo perso restano fissati al 20% del giro d'affari annuale. Tuttavia, per le PMI l'importo massimo assoluto viene aumentato a 1 milione e per le grandi imprese a 5 milioni (finora 750'000 franchi) al fine di poter sostenere meglio anche le società più grandi.

Per le ditte con ricavi annuali superiori a 5 milioni il limite massimo può essere aumentato al 30% del volume d'affari annuale, ma al massimo a 10 milioni se l'impresa registra un calo del fatturato di oltre il 70% ("caso di rigore nel caso di rigore") o i proprietari apportano una prestazione propria (40% del contributo supplementare). Con un apporto di capitale proprio supplementare di 1 milione il limite massimo può essere aumentato di 2,5 milioni e quindi passare da 5 a 7,5 milioni.

Partecipazione agli utili

Poiché lo scopo degli aiuti pubblici è attenuare le perdite e non quello di far realizzare all'impresa degli utili o di farle ricevere un sovraindennizzo, le grandi imprese con un giro d'affari superiore a 5 milioni che nel 2021 conseguono utili devono trasferire questi ultimi allo Stato fino a concorrenza dell'importo ricevuto.

IPG, requisiti allentati per indipendenti

Oltre all'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, l'esecutivo ha allentato anche i criteri inerenti le indennità per perdita di guadagno (IPG). A partire da un calo del fatturato del 30% (finora 40%), gli indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti dalla pandemia hanno d'ora in poi diritto all'IPG COVID-19.

Le richieste per l'indennità di perdita di guadagno per COVID-19, limitata fino a metà 2021, possono essere presentate al più tardi fino alla fine dell'anno.

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