Svizzera

Tf: la Costituzione protegge anche la prostituzione

Secondo il Tribunale Federale la prostituzione non è un'attività contraria alla morale. Confermata la condanna di un cliente che si rifiutò di pagare

(Ti-Press)
4 febbraio 2021
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La prostituzione non può più essere considerata una attività contraria alla morale, il suo esercizio è anzi protetto dalla Costituzione. Lo afferma il Tribunale federale (TF) che ha confermato la condanna per truffa inflitta dalla giustizia sangallese ad un uomo che non aveva pagato la prestazione sessuale ottenuta.

Nel 2016 l'imputato aveva pubblicato su internet un annuncio nel quale offriva 2000 franchi per passare una notte con una donna. Durante l'incontro la prostituta aveva chiesto di essere pagata in anticipo ma il cliente era riuscito a convincerla che aveva i soldi con sé e che le avrebbe versato il dovuto più tardi. Dopo aver consumato due rapporti sessuali si è però dato alla fuga.

Denunciato dalla donna, l'uomo è stato condannato dalla giustizia di San Gallo a una pena pecuniaria sospesa di 50 aliquote giornaliere di 110 franchi l'una e una multa di 300 franchi. Questi ha però ricorso fino al TF sostenendo, citando la giurisprudenza, che la prostituzione è un'attività contraria alla morale e che quindi la donna non aveva alcun diritto giuridicamente tutelato a una retribuzione.

In una decisione di principio pubblicata oggi, la Corte di diritto penale del TF ha però modificato la giurisprudenza sostenendo che il reddito di una persona che si prostituisce è legale e che va considerato come tale sotto vari aspetti. La prostituzione è ad esempio soggetta all'imposta sul reddito e sul patrimonio nonché al prelievo dei contributi per l'AVS.

I giudici sottolineano inoltre che la prostituzione è un'attività socialmente abituale e autorizzata. Il suo esercizio è inoltre tutelato dalla Costituzione, nell'articolo che garantisce la libertà economica.

Il tribunale afferma anche che a tali servizi si può attribuire, almeno in parte, un valore patrimoniale nell'ordinamento giuridico. Il contratto per la fornitura di servizi sessuali contro remunerazione, quindi, non contraddice manifestamente in tutto e per tutto ai principi etici e ai valori contenuti nell'ordinamento giuridico generale.

In queste condizioni, non è più possibile sostenere che il contratto tra una prostituta e il suo cliente sia per definizione contrario alla morale, sottolinea l'Alta Corte. In ogni caso, non si può più dire che i servizi di natura sessuale - che chiaramente non sono disapprovati dall'ordinamento giuridico - non abbiano valore patrimoniale.

I giudici di Mon Repos hanno anche sostenuto che il reato di "truffa" è stato commesso nella misura in cui il condannato aveva "abilmente" ingannato la vittima sulla sua disponibilità a pagare. Non si può rimproverare alla donna il fatto di aver avuto un comportamento imprudente. Anche se ha mostrato una certa credulità nel non insistere ad essere pagata in anticipo, un grado anche importante di ingenuità o di imprudenza da parte della vittima non porta necessariamente all'impunità dell'autore del reato, sottolinea il TF.

(Sentenza 6B_572/2020 dell'8 gennaio 2021)

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