‘Doveva consultare il Consiglio federale’. L’azienda può proseguire la sua attività nel Golfo persico, ha stabilito il Tribunale amministrativo federale
San Gallo – Il costruttore di aerei Pilatus può continuare per il momento le sue attività nel Golfo Persico. In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale amministrativo federale (Taf) annulla di fatto il divieto di operare in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti emesso dal Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae), dato che il Consiglio federale non è stato consultato.
Alla fine di giugno 2019 la Direzione politica del Dfae aveva vietato alla Pilatus Flugzeugwerke di Stans (Nw) di continuare a fornire supporto logistico all'esercito dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti.
‘Contrario agli obiettivi di politica estera’
Sulla base della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (Lpsp), il Dipartimento aveva rilevato che i dipendenti della società distaccati contribuivano al supporto tecnico, alla gestione dei pezzi di ricambio e alla risoluzione dei problemi relativi al velivolo PC-21 e ai simulatori. In considerazione del coinvolgimento di entrambi i Paesi nel conflitto nello Yemen, il Dfae aveva ritenuto che questo sostegno fosse contrario agli obiettivi di politica estera della Svizzera.
Nella sentenza odierna, il Taf accoglie un ricorso presentato da Pilatus e annulla di fatto la decisione del Dfae. I giudici di San Gallo sottolineano che il costruttore di aerei è uno dei maggiori datori di lavoro della Svizzera centrale. Grazie alle sue competenze, l'azienda fa parte Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (Stib).
Interessi superiori dello Stato
Nel prendere la sua decisione, il Dfae avrebbe dovuto tenere conto di considerazioni di interesse pubblico come il mantenimento del benessere e dell'indipendenza della Svizzera. Secondo la Lpsp, questi interessi superiori dello Stato consentono l'autorizzazione eccezionale di un'attività che normalmente dovrebbe essere vietata. Ciò a condizione che non vi sia una partecipazione diretta al conflitto o che il servizio non venga utilizzato per commettere gravi violazioni dei diritti umani.
In una simile situazione, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione straordinaria spetta al Consiglio federale. Nel caso in esame, il Dfae ha ritenuto che non vi fosse alcun interesse superiore che potesse giustificare un'autorizzazione di questo tipo. E il divieto è stato pronunciato senza consultare il governo. Il Dipartimento "ha effettuato una valutazione di natura politica che non era di sua competenza", conclude il Taf.
Il tribunale rinvia quindi il caso al Dfae, senza pronunciarsi sul merito, affinché possa correggere la procedura. Contro la decisione può essere presentato ricorso al Tribunale federale.
(sentenza B-3427/2019 del 7 gennaio 2021)