Svizzera

Facebook, in Svizzera punibile chi condivide i link diffamatori

Secondo il Tribunale federale non si può invocare il 'privilegio dei media', ovvero che ad essere punibile è solo l'autore del contenuto lesivo dell'onore

(Ti-Press)
15 dicembre 2020
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Condividere su Facebook contenuti già pubblicati e lesivi dell'onore è punibile: secondo il Tribunale federale non è possibile nascondersi dietro il "privilegio dei media" il quale prevede che solo l'autore sia sanzionato.

Il ricorrente nel 2015 aveva scritto un commento sul noto social media, accompagnato da un link con contenuto di terzi. Questo descriveva un protettore degli animali come un "antisemita ripetutamente condannato" che presiedeva una associazione "antisemita" e "neonazista".

Il commento e il testo condiviso erano stati letti e contestati dagli amici del ricorrente, motivo per il quale nel 2019 era stato condannato dal tribunale cantonale di Berna a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di 70 franchi sospese con la condizionale per diffamazione.

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso relativo all'accusa di antisemitismo. Tuttavia, ha ritenuto che l'interessato non potesse avvalersi del privilegio dei media per liberarsi della sua responsabilità.

Solo se si lavora nella catena che porta alla pubblicazione

In effetti secondo il Codice penale (Art. 28) "se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito...". I giudici dell'Alta corte, pur ritenendo Facebook un media, fanno notare come la sola punibilità dell'autore è da intendersi nel contesto della catena di persone che lavorano all'interno della produzione e distribuzione dei media.

Nel caso specifico, l'azione del ricorrente non s'inseriva nella produzione e diffusione del contenuto da lui condiviso. L'articolo era stato pubblicato dal suo autore tramite un "post" e non ne aveva più il controllo. Condividendolo, il ricorrente aveva allegato un articolo già pubblicato.

Il Tribunale federale ha invece ammesso il ricorso relativo alla dichiarazione "antisemita ripetutamente condannato". Alla luce delle dichiarazioni del protettore degli animali - e della sua dichiarazione di essere stato più volte condannato - il ricorrente poteva ritenere che l'accusa fosse corretta. Anche se era falso, in realtà.

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