Svizzera

Rifugiati: niente viaggi in patria se non per gravi motivi

Un principio già consolidato viene ora tradotto in diverse modifiche di legge dal Consiglio federale

(Keystone)
19 febbraio 2020
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I rifugiati riconosciuti potranno recarsi in un paese limitrofo a quello di provenienza o di origine in caso di malattie e incidenti gravi oppure al decesso di un parente stretto. È quanto prevedono diverse modifiche di legge e ordinanze approvate oggi dal Consiglio federale e la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo aprile.

Il principio secondo cui ai rifugiati riconosciuti è vietato recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza è consolidato da anni: una violazione di questo divieto può sfociare nella revoca dell'asilo. Il Parlamento ha deciso nel dicembre 2018 di sancire tale divieto di viaggio - finora regolato in un'ordinanza - nella legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Sempre due anni fa, il Parlamento ha inoltre introdotto anche la possibilità di vietare ai rifugiati riconosciuti i viaggi in Stati diversi da quello d'origine o di provenienza, in particolare in quelli limitrofi, allo scopo di evitare che tali spostamenti servano in realtà a rendersi nello Stato d'origine o di provenienza. Sono previste eccezioni.

L'ordinanza che disciplina questo aspetto prevede che la Segreteria di Stato della migrazione (Sem), responsabile di emettere divieti, possa autorizzare il viaggio (30 giorni al massimo di assenza) per motivi importanti, ossia malattie e incidenti gravi o al decesso di un parente stretto (genitori, nonni, congiunto, figli e nipoti del rifugiato).

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