Svizzera

I figli di rifugiati hanno diritto all’Ai anche all’estero

Il Tribunale federale ha respinto un ricorso dell'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Berna

(Keystone)
15 febbraio 2020
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Un rifugiato che percepisce una rendita Ai ha diritto a rendite complementari per i suoi figli, anche se essi non risiedono nella Confederazione. Lo ha stabilito il Tribunale federale (Tf), che ha respinto un ricorso dell’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Berna che si opponeva al versamento di queste prestazioni.

Il caso del Tf riguarda un uomo del Ciad, che ha ottenuto in Svizzera lo status di rifugiato nel 1994. A partire dal 2005 è a beneficio di una rendita Ai e nel 2016 ha richiesto il versamento di prestazioni complementari da parte dell’Assicurazione invalidità per le sue due figlie avute al di fuori del matrimonio, che attualmente vivono in Francia con la madre. L’Ufficio competente bernese si era opposto, sostenendo che le bambine sono di nazionalità ciadiana e che sono domiciliate all’estero. Nel 2018, il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha però ammesso il ricorso del padre e l’Ai bernese si è dunque rivolta ai giudici losannesi. Tuttavia, senza successo.

In una sentenza pubblicata ieri, il Tf sostiene che la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati – ratificata dalla Svizzera nel 1955 – prevede che gli Stati contraenti concedano ai rifugiati che risiedono legalmente nel Paese gli stessi diritti di sicurezza sociale che vengono garantiti ai cittadini residenti.

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