Svizzera

Ai, no a provvedimenti di reintegrazione per stranieri all'estero

Lo ha stabilito il Tribunale federale ribaltando una sentenza del Tribunale amministrativo: il Tf ritiene che non vi sia una violazione del divieto di discriminazione

31 luglio 2019
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I beneficiari stranieri di una rendita di invalidità svizzera non hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione se non risiedono e non lavorano nella Confederazione. Lo ha stabilito il Tribunale federale (Tf), ribaltando la sentenza del Tribunale amministrativo federale (Taf) sul caso di un cittadino portoghese. In una sentenza pubblicata oggi, i giudici ritengono che non vi sia una violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. 

Il cittadino portoghese, che ha lavorato in Svizzera per circa vent'anni, ha ricevuto una rendita parziale a partire dal 2000. Circa quattro anni dopo ha deciso di lasciare la Confederazione per ritornare nel suo Paese. Nel 2014, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (Uaie) ha revocato la rendita in seguito a una revisione. Durante questo periodo, l'autorità ha respinto i provvedimenti di reintegrazione richiesti dal cittadino portoghese e negato la rendita di accompagnamento. L'Ufficio sosteneva che il portoghese, a causa della sua partenza, non avesse più diritto all'assicurazione invalidità. Solo le persone coperte dall'assicurazione hanno infatti diritto a provvedimenti d'integrazione e a una rendita accessoria.

Decisione del Taf annullata

La decisione è stata annullata dal Tribunale amministrativo federale (Taf) nel settembre 2018, poiché riteneva che le persone di nazionalità straniera fossero maggiormente interessate da questa regolamentazione rispetto ai cittadini svizzeri, in quanto molti stranieri trasferiscono la loro residenza all'estero dopo aver percepito una rendita AI.

Queste persone - finché vivono all'estero - non possono far valere il loro diritto al reinserimento e ciò rappresenta uno svantaggio per esse, faceva notare il Taf, sostenendo che tale situazione è in contraddizione con i principi della libera circolazione delle persone con l'Ue. 

In seguito a un ricorso dell'Ufficio Ai, tuttavia, il Tf ha annullato la decisione del Taf: il diritto comunitario adottato con l'accordo sulla libera circolazione delle persone nel settore della sicurezza sociale intende coordinare e non armonizzare tale ambito.

Di conseguenza, gli stessi Stati membri hanno stabilito a quali condizioni sussiste un diritto o un obbligo di assicurazione e a quali condizioni sono concesse le prestazioni. La Confederazione può quindi limitare il diritto ai provvedimenti di reinserimento alle persone soggette all'Ai in Svizzera, indicano i giudici supremi nella sentenza pubblicata oggi.

"Solo in casi eccezionali"

Secondo il Tf, la misura è giustificata da considerazioni oggettive, giacché lo scopo della disposizione - dunque del reinserimento - potrebbe essere comunque raggiunto. Inoltre, aggiungono i giudici, sarebbe molto difficile, se non impossibile, realizzare disposizioni di integrazione all'estero. Per questo motivo tali misure all'estero vengono concesse solo in casi eccezionali.

Il Tribunale federale ricorda inoltre che le stesse condizioni si applicano ai cittadini svizzeri residenti all'estero che non sono più soggetti all'Ai. Se le misure d'integrazione fossero concesse ai cittadini dell'Ue che sono rientrati in patria, come previsto dal Taf, ciò comporterebbe un trattamento privilegiato dei cittadini stranieri rispetto ai cittadini svizzeri espatriati.

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