Svizzera

La Svizzera dovrà riprendere il diritto Ue in modo 'dinamico'

Presentato oggi l'Accordo istituzionale, che mantiene il diritto al referendum. Prima di firmarlo il Consiglio federale ha avviato una consultazione

Palazzo Federale
7 dicembre 2018
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La Svizzera dovrà riprendere in modo dinamico la legislazione europea. Eventuali divergenze con l'Ue in merito alle differenti interpretazioni del diritto comunitario saranno trattate da uno speciale Tribunale arbitrale. È quanto prevede l'Accordo istituzionale con l'Unione europea reso noto oggi dal Consiglio federale. Prima di decidere se firmarlo, il governo vuole però consultare le varie cerchie interessate.

L'Accordo quadro prevede anche modifiche alla regola degli otto giorni, ossia quella che obbliga le imprese europee a notificare alle autorità elvetiche con tale preavviso l'invio di manodopera. Tale lasso di tempo dovrà essere ridotto a quattro giorni.

Si potrà inoltre chiedere il deposito di una cauzione solo a quelle imprese che si sono già distinte per non aver onorato i loro obblighi finanziari. La Confederazione potrà invece continuare a chiedere l'obbligo di annunciarsi per gli indipendenti (padroncini).

La Svizzera sarà chiamata a trasporre nella sua legislazione entro tre anni il diritto europeo relativo ai lavoratori distaccati (ad eccezione dei punti menzionati concernenti notifica dei lavoratori, cauzione e padroncini).

L'UE riconosce invece le particolarità della Svizzera per quel che concerne la protezione dei salari. Anche il limite massimo di 90 giorni lavorativi per anno per padroncini e distaccati è stato accolto dall'Unione.

Diritto referendario garantito

Per quel che concerne la trasposizione nel diritto elvetico degli sviluppi della legislazione europea, la Svizzera potrà decidere in modo autonomo, "nel rispetto delle procedure decisionali previste dalla Costituzione". Ciò significa che il diritto di referendum viene mantenuto e che non ci sarà alcuna ripresa automatica.

In caso di divergenze, ogni parte può rivolgersi al cosiddetto "comitato misto" che avrà tre mesi per trovare una soluzione. In caso contrario verrà istituito un Tribunale arbitrale paritetico i cui membri saranno per metà scelti da Berna e per metà da Bruxelles.

Le decisioni del tribunale sono vincolanti. Se una delle parti tuttavia non dovesse applicarle o se queste dovessero essere ritenute non conformi dalla controparte, quest'ultima può prendere delle contromisure. Queste dovranno tuttavia essere "proporzionate".

Eccezioni per i trasporti, seconda canna al Gottardo compresa

L'Accordo quadro prevede anche per la Svizzera alcune eccezioni esplicite al principio della ripresa dinamica del diritto europeo. Queste confermano le regole particolari già esistenti, ad esempio nel campo dei trasporti (limite delle 40 tonnellate, divieto di circolazione notturna e di domenica per i camion), dell'agricoltura (norme più severe per il trasporto di animali) e della sicurezza sociale (divieto di esportazione di talune prestazioni sociali).

L'Accordo quadro afferma anche esplicitamente che "le nuove infrastrutture legate alla sicurezza, come la costruzione della seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo, non costituiscono un aumento delle capacità". In questo senso la limitazione delle capacità al livello attuale (una sola corsia per senso di marcia) non sarà considerata dall'Ue come una "restrizione quantitativa unilaterale" (leggi: Bruxelles non la considererà una violazione dell'Accordo sui trasporti terrestri).

Aiuto sociale non menzionato

Nell'accordo non viene invece menzionata la direttiva Ue che riguarda l'estensione dei diritti all'aiuto sociale, alla protezione contro l'espulsione e al diritto di soggiorno permanente dopo 5 anni.

Secondo Bruxelles questa direttiva costituisce uno sviluppo della libera circolazione. Ciò significa che la Confederazione non beneficerà di alcuna eccezione esplicita.

Per Berna, tale direttiva non rappresenta invece uno sviluppo della libera circolazione ai sensi della relativa intesa. Se l'Accordo quadro dovesse entrare in vigore, il Tribunale arbitrale sarebbe dunque verosimilmente rapidamente chiamato ad esprimersi su questo punto.

Se dovesse prendere una decisione non conforme all'interpretazione data dalla Svizzera, le modalità di ripresa della direttiva, anche solo parziale, dovranno essere negoziate con Bruxelles, precisa il Consiglio federale. Se la Svizzera dovesse continuare a rifiutare l'adozione della direttiva, l'UE potrà prendere misure che però, ricorda l'esecutivo, dovranno essere proporzionate.

Concerne 5 accordi esistenti e i futuri

Da notare che l'Accordo istituzionale concerne unicamente i cinque accordi bilaterali relativi all'accesso al mercato Ue (libera circolazione, trasporti aerei e terrestri, ostacoli tecnici al commercio e agricoltura). Si applicherà anche ai futuri accordi di accesso al mercato, come quello sull'elettricità.

L'Accordo quadro potrà essere disdetto con un preavviso di sei mesi. In tal caso decadranno anche tutti gli accordi settoriali conclusi dopo la sua entrata in vigore.

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