Svizzera

Detenzione a vita e internamento per il mostro di Rupperswil

La corte del Tribunale distrettuale di Lenzburg ha riconosciuto l'imputato Thomas N. colpevole di tutte le imputazioni

L'imputato a processo
(Keystone)
16 marzo 2018
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Detenzione a vita e internamento ordinario per il 34enne a processo in Argovia per il "massacro di Rupperswil". Il presidente del Tribunale distrettuale di Lenzburg, Daniel Aeschbach, ha riconosciuto l’imputato colpevole di tutte le imputazioni. L’accusato, un 34enne svizzero con tendenze pedofile conclamate, doveva rispondere di assassinio plurimo, ripetuta estorsione, sequestri di persona, atti sessuali con un fanciullo, ripetuta coazione sessuale, incendio intenzionale e possesso di materiale pornografico.

Il 21 dicembre 2015, l’uomo ha sgozzato con un coltello una madre di famiglia 48enne, i suoi due figli di 13 e 19 anni a l’amica del primogenito che si trovavano nell’abitazione di Rupperswil. Prima di sterminare la famiglia ha mandato la madre a prelevare 11mila franchi a un bancomat e ha abusato sessualmente del figlio minore. Dopo il massacro, ha cosparso l’abitazione di olio per torce e le ha dato fuoco. L’uomo, fino ad allora incensurato, aveva pianificato minuziosamente il suo atto criminale. È stato arrestato a quasi sei mesi dai fatti, mentre stava preparando analoghi attacchi ai danni di famiglie con bambini fra gli 11 e i 15 anni, nei cantoni di Soletta e Berna. Nei suoi confronti la pubblica accusa ha richiesto la pena massima prevista dall’ordinamento svizzero, ossia l’ergastolo seguito dall’internamento a vita. La difesa si è invece battuta per una riduzione della pena a 18 anni di detenzione.

Cosa è l'internamento ordinario

Il giudice ordina una misura di internamento quando ritiene che una pena detentiva non è sufficiente e che si avverte un marcato bisogno di messa in sicurezza. La persona internata, di regola, è collocata in uno stabilimento di esecuzione penale per una durata indeterminata.

Contrariamente alle misure stazionarie e ambulatoriali, l’internamento non mira a trattare le tossicodipendenze o le turbe psichiche della persona condannata, bensì a tutelare la sfera pubblica da una persona ritenuta pericolosa. In caso di internamento, la protezione della sicurezza pubblica prevale sul dovere di risocializzazione.

L’internamento può essere ordinato soltanto a determinate condizioni (art. 64 CP):

1) La persona condannata ha commesso uno dei reati citati nell’art. 64 CP.

2) Per via delle caratteristiche della sua personalità, delle circostanze in cui ha commesso il reato ed il suo vissuto, o per via di una turba psichica grave ricorrente o cronica, c’è da temere che la persona commetta nuovi reati gravi.

3) Un trattamento terapeutico stazionario non sembra avere prospettive di successo. 

L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in uno stabilimento penitenziario. La sicurezza pubblica deve essere garantita. L’autore è sottoposto, se necessario, a una presa in carico psichiatrica (art. 64 cpv. 4 CP).

Se sono pronunciati un internamento e una pena detentiva, l’esecuzione della pena detentiva precede l’internamento. Una liberazione condizionale è possibile in teoria per quanto le condizioni da adempiere siano particolarmente esigenti (art. 64 CP).

Cosa è invece l'internamento a vita

L’internamento a vita è una forma aggravata di internamento (art. 64 CP). Le condizioni per pronunciarlo sono più severe e le possibilità di controllo di questa misura sono più limitate rispetto all’internamento ordinario. 

L’internamento a vita può essere ordinato soltanto a determinate condizioni (art. 64 cpv. 1bis CP): 

1) La persona condannata, commettendo uno dei crimini citati dall’art. 64 cpv. 1bis CP, ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.

2) È altamente probabile che commetta nuovi crimini.

3) L’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poichè il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.

In caso di internamento a vita, l’esame della liberazione condizionale interviene esclusivamente se nuove conoscenze permettono di pensare che la persona condannata può subire un trattamento tale da non rappresentare più un pericolo per la collettività.

Anche l’internamento a vita è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in uno stabilimento penitenziario. La sicurezza pubblica deve essere garantita. L’autore è sottoposto, se necessario, ad una presa in carico psichiatrica (art. 64 cpv. 4 CP).

Se sono pronunciati un internamento a vita ed una pena detentiva, l’esecuzione della pena detentiva precede l’internamento a vita. Una liberazione condizionale è possibile in teoria se non sussiste alcun pericolo per la sicurezza pubblica. Le condizioni da adempiere sono estremamente esigenti (art. 64c CP).

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