Svizzera

In pensione anticipata e disoccupazione: si può

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di un operaio vallesano che fra i 60 e i 61 anni aveva chiesto una doppia rendita al 50%

Ti-Press
25 gennaio 2018
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I dipendenti prossimi al pensionamento e licenziati possono cumulare una rendita parziale di vecchiaia con le prestazioni della disoccupazione. Lo ha deciso il Tribunale federale (Tf) statuendo su un caso di un lavoratore vallesano. Quest’ultimo, secondo i giudici, non ha beneficiato di alcun vantaggio ingiustificato. Il lavoratore in questione, dipendente di una ditta attiva nella costruzione, nell’estate 2014 aveva fatto una richiesta di prestazioni alla sua cassa pensioni in vista di un pensionamento anticipato, prima della conclusione del suo contratto di lavoro a fine dicembre 2015. Egli indicava esplicitamente di voler cessare il suo lavoro tra il 60° e il 61° anno di età e manifestava l’intenzione a una rendita parziale di vecchiaia sulla base del suo tasso di occupazione al 100%.

A inizio 2015, il suo istituto di previdenza gli ha risposto che avrebbe avuto diritto a una rendita al 50% fino al 61° anno – ovvero tra il primo gennaio e il 31 agosto 2016 – e poi a una rendita al 100%. Il lavoratore si è allora rivolto alla cassa cantonale di disoccupazione per ottenere una prestazione supplementare. Quest’ultima ha però respinto la sua richiesta, una decisione confermata poi dal Tribunale cantonale vallesano.

Nessun vantaggio ingiustificato

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha ritenuto che al lavoratore non poteva essere imputato alcun errore che avrebbe condotto alla fine del suo rapporto di lavoro. I giudici hanno inoltre constatato che il suo contratto a durata determinata nel corso degli ultimi anni illustrava bene le incertezze che regnano nel settore della costruzione durante la stagione invernale. Il Tf ha tenuto anche in considerazione il fatto che il dipendente della ditta vallesana, in occasione della sua domanda di pensionamento anticipato, contasse su una rendita al 100%. Chiedendo prestazioni di disoccupazione per compensare la perdita del reddito imputabile alla concessione di una rendita unicamente al 50%, egli non ha tentato di ottenere un vantaggio finanziario ingiustificato. Accettando una rendita anticipata parziale, il lavoratore ha diminuito l’importo a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, hanno statuito i giudici. Nel caso contrario, infatti, l’assicurazione avrebbe dovuto versargli un’indennità completa. Il dossier ritorna quindi alla cassa cantonale di disoccupazione affinché si pronunci di nuovo sul caso.

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