Svizzera

Immigrazione: preferenza indigena con disoccupazione sopra il 5% (per settore professionale)

(Sara Solcà)
16 giugno 2017
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Il Consiglio federale ha deciso oggi come intende attuare a livello di ordinanza l’articolo costituzionale sulla regolazione dell’immigrazione (art. 121a della Costituzione) e la legge corrispondente. L’attuazione verte sulle modalità dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti con cui l’Esecutivo intende sostenere le persone in cerca di lavoro residenti in Svizzera. 

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha adottato la legge attuativa dell’articolo 121a della Costituzione optando per un ordinamento compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea.

Oggi il Consiglio federale ha stabilito che l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti va introdotto su scala nazionale per le professioni che registrano, a livello svizzero, un tasso di disoccupazione pari o superiore al cinque per cento. Secondo le attuali stime, sottostanno a un obbligo di annuncio circa tre posti vacanti su dieci. Si tratta di un obbligo mirato che, si legge in un comunicato della Confederazione,  "non complica inutilmente il reclutamento di nuova manodopera. Attualmente potrebbero approfittare di tale obbligo circa 187 000 persone in cerca d’impiego".

In base alla legge, il Consiglio federale può rivedere annualmente il valore soglia se la situazione del mercato del lavoro lo richiede. L’Esecutivo ha inoltre deciso di limitare per cinque giorni l’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati solo a chi è registrato presso il servizio pubblico di collocamento.

Non sono sottoposti all’obbligo di annuncio gli impieghi di breve durata: o 14 giorni o un mese, con una predilezione per la prima soluzione . Inoltre esulano dall’obbligo di annuncio i posti vacanti in un’impresa attribuiti internamente (come assunzione di apprendisti o promozioni interne se la persona lavora per l’impresa da almeno sei mesi) e l’assunzione di un familiare. Il controllo del rispetto di tale obbligo compete ai Cantoni.


Con l’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione, il Parlamento ha anche deciso di perfezionare la cooperazione tra i servizi sociali cantonali e il servizio pubblico di collocamento in modo da sfruttare meglio il potenziale della manodopera residente. In base a tale decisione le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti idonei per il mercato del lavoro vanno annunciati presso il servizio pubblico di collocamento al fine di integrarli in modo veloce e durevole nel mercato del lavoro svizzero.

 

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