Commento

Un’indipendenza a rischio

Il 15 marzo 2018 il CdS ha approvato il decreto federale “concernente la sovranità dei Cantoni nella definizione delle loro procedure elettorali”.

17 settembre 2018
|

Il 15 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha approvato con 26 voti favorevoli e 15 contrari il decreto federale “concernente la sovranità dei Cantoni nella definizione delle loro procedure elettorali”. In base ad un nuovo articolo 39 cpv. 1bis della Costituzione federale, i Cantoni sarebbero liberi di stabilire la procedura di elezione delle loro autorità secondo il sistema maggioritario, il sistema proporzionale o un sistema misto e sarebbero anche liberi di definire i loro circondari elettorali e di emanare in materia elettorale disposizioni speciali. Il Consiglio nazionale, dove la maggioranza commissionale ha invero proposto di non entrare in materia, si occuperà di questo oggetto il prossimo 19 settembre durante la sessione autunnale.
La modifica richiesta dell’art. 39 della Costituzione federale è stata proposta da due iniziative cantonali di Zugo e Uri, depositate nei mesi di marzo e aprile del 2014. Queste due iniziative esprimono un profondo disaccordo nei confronti della giurisprudenza del Tribunale federale concernente l’uguaglianza di diritti in materia elettorale nelle elezioni popolari con il sistema proporzionale: in base alle motivazioni che le sorreggono, esse vogliono mandare infatti un chiaro segnale “affinché il Tribunale federale interpreti con cautela la Costituzione in questioni di diritto elettorale, senza mettere in discussione il modello dello Stato federale della Confederazione svizzera”.

La giurisprudenza del Tribunale federale a cui le due iniziative alludono risale al 1962 ed è stata costantemente confermata. In una sentenza di principio del 2002, riguardante la Città di Zurigo, il Tribunale federale ha suddiviso l’uguaglianza giuridica in materia elettorale in tre postulati, che sono complementari: l’uguaglianza dei voti, che non ammette eccezioni, l’uguaglianza del peso elettorale, che costituisce un valore come obiettivo, e l’uguaglianza di chances, che può anche comportare eccezioni. Su queste basi, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionali i sistemi elettorali di Argovia, Nidvaldo, Zugo, Svitto, Vallese e Uri, inducendo anche in altri Cantoni (come Zurigo, Friburgo e Soletta) tutta una serie di modifiche della Costituzione e delle leggi. Queste modifiche, proposte più o meno volontariamente dalle autorità, sono state approvate senza eccezioni dai Legislativi cantonali e, se necessario, dal popolo. In questo modo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha raccolto nei Cantoni una legittimità democratica diretta.

Le questioni che riguardano le leggi elettorali implicano spesso e volentieri posizioni di forza e aspirazioni di potere che i rappresentanti dei partiti politici cercano però di nascondere, più o meno abilmente, con motivazioni giuridiche e appelli alla democrazia. Gli argomenti addotti dai fautori della riforma costituzionale – il “ripristino della sovranità cantonale”, il “federalismo effettivo” e “una certa autonomia dei Cantoni nel determinare il proprio diritto elettorale” – sono però dei pretesti che celano pudicamente una perdita di potere, reale o quanto meno temuta da alcuni partiti, che tentano di tornare (costituzionalmente!) al passato.

A farne le spese sarebbe innanzitutto l’indipendenza delle autorità giudiziarie, garantita dalla Costituzione federale (art. 191c). La giurisprudenza della nostra Corte suprema sui diritti politici nei Cantoni ha plasmato e rafforzato la democrazia diretta cantonale in modo così determinante da essere spesso percepita come un elemento di disturbo da quelle maggioranze politiche che oggi vogliono rimetterla in discussione. Ciò vale, in particolare ma non solo, per l’uguaglianza di diritti in materia elettorale, dove l’evoluzione in corso da una quindicina d’anni ha contributo significativamente a dare giusto peso ai diritti degli elettori e delle minoranze politiche nei confronti di gruppi di potere regionali e locali ben radicati. Con l’iniziativa di Zugo e Uri, il Tribunale federale verrebbe privato senza mezzi termini della sua facoltà di proteggere ed attuare anche in futuro il principio d’uguaglianza e la garanzia dei diritti politici in materia di elezioni cantonali e comunali (art. 8 e 34 della Costituzione federale). Nella storia costituzionale svizzera non s’è mai visto un tentativo così audace di colpire dei diritti fondamentali nella loro essenza e di nascondere in questo modo la verità all’autorità giudiziaria suprema del nostro Paese.

Ma a farne le spese sarebbe anche la democrazia cantonale. I Cantoni hanno tenuto conto delle esigenze costituzionali poste in modo puntuale dai giudici di Mon Repos e, là dov’era necessario, hanno adeguato le loro disposizioni democraticamente, delimitando i circondari elettorali in modo più equilibrato o facendo capo al sistema dell’attribuzione biproporzionale. E sulla base di queste riforme, i Cantoni hanno indetto a più riprese elezioni cantonali e comunali, che non sono mai state contestate nel loro risultato intrinseco e che hanno dato luogo, in parte, a maggioranze diverse. Soltanto i Cantoni di Obvaldo e Grigioni hanno (per il momento ancora) dei sistemi elettorali che non sono conformi alle esigenze costituzionali poste dalla giurisprudenza del Tribunale federale. L’interazione fra giudice, costituente/legislatore e cittadino, nel suo complesso, è comunque sempre stata armoniosa e non conflittuale: sarebbe ingiustificato e pernicioso privarla oggi del suo fondamento giuridico.

Resta connesso con la tua comunità leggendo laRegione: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE