Il dibattito

La clausola ghigliottina e lo Yeti

Chi sostiene pubblicamente che l’UE non invocherà la clausola non tiene conto del fatto che la clausola è già attiva, non va invocata!

11 settembre 2020
|

Ma esiste davvero? Non sarà solo una leggenda? O una bugia bella e buona? Non sto parlando dello Yeti. Sto parlando della clausola ghigliottina di cui tanto si discute attualmente in relazione all’iniziativa popolare sulla disdetta degli accordi bilaterali, in votazione il prossimo 27 settembre. Fortunatamente il mistero che, per alcuni, avvolge la clausola ghigliottina non è difficile da svelare. Come fare quindi? La soluzione è semplice, nessuna magia... Basta leggere il testo dell’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone di cui l’iniziativa chiede la disdetta (accessibile a tutti on line) all’art. 25 cpv. 4, di cui riporto qui il testo integrale: I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3 (ossia dopo sei mesi dalla notifica da parte della Svizzera all’UE della disdetta dell’accordo).
Dal testo si capisce chiaramente che la caduta degli altri accordi è automatica, senza bisogno che l’UE li disdica. Si tratta di una conseguenza giuridica diretta che non necessita di atti formali da parte di nessuno. Chi pubblicamente sostiene che l’UE non invocherà la clausola non tiene conto del fatto che la clausola è già attiva, non va invocata. C’è poi chi sostiene che, in ogni modo, anche se già attiva, l’UE potrebbe comunque procedere a disattivarla. Ora, come succede in ogni contratto (e questo accordo è un contratto), essendo la clausola parte integrante dell’accordo, per disattivarla le parti devono prima modificare formalmente l’accordo medesimo (sempre che nei paesi dell’UE ci sia la volontà politica di farlo, e non vi è comunque alcun indizio concreto che possa far sperare in una soluzione in tal senso: basti ricordare cosa è successo nel 2014 dopo il voto sull’iniziativa contro l’immigrazione di massa). Inoltre una modifica formale dell’accordo necessita dell’unanimità dell’UE e dei 27 stati membri. Un’operazione impossibile da portare a termine, anche considerato che il tempo a disposizione per una tale rinegoziazione sarebbe di soli 6 mesi. Non va dimenticato che per concludere gli accordi bilaterali furono necessari 6 lunghi anni di trattative, per mettere d’accordo 15 stati membri, che oggi sono diventati ben 27! Dunque, la disdetta dell’accordo sulla libera circolazione delle persone avrebbe quale effetto diretto, automatico e già ora prevedibile, di far cadere gli altri accordi conclusi nel 1999 e di precludere quindi al nostro paese l’accesso al mercato con il quale abbiamo un interscambio commerciale del valore di 1 miliardo di franchi al giorno. Ma non è tutto. Infatti anche se i bilaterali bis (quelli conclusi successivamente, nel 2004, tra cui gli accordi di Schengen e di Dublino), a differenza del primo pacchetto di accordi, non sono formalmente vincolati da alcuna clausola ghigliottina, sarebbe in pericolo anche la partecipazione della Svizzera al sistema di Schengen (effetto: chiusura delle frontiere con aumento dei tempi di attesa in dogana) e a quello di Dublino (effetto: aumento delle richieste di asilo in Svizzera), essendo la libera circolazione il pilastro su cui poggiano questi due accordi. Questa è la vera posta in gioco il 27 settembre. E purtroppo non è la favola dello Yeti, come invece alcuni preferiscono far credere.

 

 

Resta connesso con la tua comunità leggendo laRegione: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE