Città del Vaticano

Sconti di pena e volontariato, cambia la giustizia vaticana

Il Motu proprio di papa Francesco introduce sconti di pena, lavori di pubblica utilità e legittimo impedimento. Al centro il recupero del condannato

(Keystone)
16 febbraio 2021
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Riduzioni di pena, possibilità di pattuire un piano di lavori di pubblica utilità e attività di volontariato, sospensione del dibattimento nel caso di "legittimo impedimento" da parte dell'imputato: la giustizia penale dello Stato vaticano si aggiorna e "rimodula" le sue norme per adeguarsi alle necessità odierne e all'obiettivo di una pena rivolta al recupero del condannato. È ciò che prevede il Motu proprio di papa Francesco, promulgato oggi, "recante modifiche in materia di giustizia" nella legislazione del piccolo Stato d'Oltretevere.

"Proseguendo nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi", il Papa emana tre nuovi articoli di legge, modificando e integrando norme, rispettivamente, del codice penale, di quello di procedura penale e della legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Il primo introduce uno sconto di pena da 45 a 120 giorni per ogni anno di pena restrittiva già scontata al condannato che "abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento". Nel momento in cui la pena diventa esecutiva, il condannato elabora d'intesa col giudice "un programma di trattamento e reinserimento contenente l'indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni".

Il condannato può proporre "lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa". La precedente legislazione non prevedeva nulla di tutto questo.

Il secondo articolo, in chiave garantista, abolisce il "processo in contumacia" che era ancora presente nel codice vaticano: nel caso l'imputato non si fosse presentato, il giudizio avveniva sulla base della documentazione raccolta senza l'ammissione dei testimoni della difesa. Ora invece se l'imputato rifiuta di assistere all'udienza senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, si procede con il normale processo considerandolo rappresentato dal suo difensore. Se invece l'imputato non si presenta all'udienza e sia dimostrata l'impossibilità di comparire "per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell'impossibilità di provvedere alla propria difesa", il tribunale o il giudice unico è tenuto a sospendere il dibattimento.

Il terzo articolo introduce, tra l'altro, una modifica importante sul secondo e terzo grado di giudizio, stabilendo che "l'ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge".

Fino ad oggi era previsto che in caso di ricorso in appello e poi in cassazione, la pubblica accusa fosse rappresentata da un magistrato diverso rispetto a quello che l'aveva condotta nel primo processo, con un incarico ad hoc per i processi di secondo e terzo grado. Ora invece si sancisce che anche in appello e in cassazione, come già avviene per il primo grado, le funzioni di pubblico ministero siano svolte da un magistrato dell'ufficio del promotore di giustizia, designato dal promotore stesso. Diverso rimarrà ovviamente il collegio chiamato a giudicare.

"Una normativa - spiega il sito della Santa Sede, Vatican News - che tende a velocizzare i procedimenti, dato che d'ora in avanti sarà lo stesso ufficio che ha sostenuto la pubblica accusa in primo grado a sostenerla anche negli eventuali altri gradi di giudizio".
 
 

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