Economia
‘Porting salariale’ per alleggerire il carico amministrativo
Si tratta di una forma di lavoro innovativa già molto diffusa all’estero e nel resto della Svizzera, recentemente introdotta sul territorio ticinese
Un alleggerimento del carico amministrativo
(Depositphotos)
16 settembre 2023
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Fondata nel 2014, Opsys360 è una società che si occupa di risorse umane basata a Nyon, nel Canton Vaud. Da fine 2022 è operativa anche in Ticino e ha esportato al Sud delle Alpi una forma d’impiego innovativa, il ‘porting salariale’. Ne abbiamo parlato con il responsabile di filiale, Andrea Chiappella.

Cosa è il ‘porting salariale’ e che cosa prevede?

Il ‘porting salariale’ è una forma di impiego innovativa e flessibile che permette a un professionista, normalmente del settore terziario, di lavorare come consulente in piena autonomia, senza dover diventare legalmente e fiscalmente indipendente. Questo significa che è possibile mantenere tutti i vantaggi di un contesto e di un contratto di lavoro dipendente, comprese le assicurazioni relative a questo status, pur potendo lavorare in maniera completamente autonoma.

Da dove viene questa forma di impiego e come si è diffusa in Svizzera?

Il fenomeno è nato principalmente nei cantoni che confinano con la Francia, in particolare nel Canton Ginevra e nel Canton Vaud. In Francia, in effetti, si tratta da tempo di una realtà assodata, molto utilizzata e legalmente inquadrata. Ginevra e Losanna sono poi anche due poli economici molto importanti, dove la richiesta per queste attività è stata sin da subito importante. In queste regioni le forme di impiego che offriamo rappresentano già una valida alternativa per i professionisti che vogliono lanciarsi in un progetto di lavoro autonomo. Con il tempo, il settore si è sviluppato anche nella Svizzera tedesca, dove sono presenti alcune filiali di aziende romande a Zurigo e a Basilea. Come società basata nel Canton Vaud, abbiamo avuto l’iniziativa di proporre questo modello in Ticino, dato che al momento non esiste alcuna azienda che pratica questo tipo di servizio in maniera costante, sistematica e professionale. Da quando abbiamo iniziato a operare sul suolo ticinese la proposta è stata recepita molto bene.

In Svizzera tuttavia il quadro legale non è chiaro come altrove…

In altri Paesi come la Francia e la Gran Bretagna esistono delle leggi ad hoc sul ‘porting salariale’. In Svizzera, invece, questo fenomeno che andava sviluppandosi è stato accorpato sotto il prestito del personale, e quindi sotto la legge sul collocamento. Nella legge sul collocamento la distinzione tra lavoratori dipendenti e indipendenti è netta e molto importante. Per questo motivo, una società che pratica il ‘porting salariale’ deve avere tutte le autorizzazioni al collocamento e al prestito del personale federali e cantonali e rispettare strettamente molte regole. Regole che a volte, appunto, non sono però pienamente adattate al contesto attuale.

Cosa significa concretamente questa situazione per un lavoratore che decide di ricorrere al ‘porting salariale’?

Iscriversi all’Avs come lavoratore indipendente o iscriversi al registro di commercio come ditta individuale comporta, oltre a un importante carico di lavoro amministrativo, anche il cambiamento di status legale da lavoratore dipendente a lavoratore indipendente. Di conseguenza, vengono a meno le coperture assicurative di cui gode un lavoratore dipendente, quali la perdita di guadagno in malattia, la copertura in caso di infortunio o la disoccupazione. A causa di questa differenza in termini di copertura assicurativa, nel sistema giuridico svizzero la distinzione tra un lavoratore con status di indipendente e un lavoratore con status di dipendente rimane molto importante. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che impediscono a un lavoratore indipendente di essere considerato dipendente, per esempio il fatto di sostenere un rischio imprenditoriale.

Quali rischi esistono per una società che si occupa di ‘porting salariale’?

Una società di ‘porting salariale’ deve fare attenzione a non collaborare con dei lavoratori che sono in realtà indipendenti, ma che vorrebbero aggirare questa definizione e lavorare come dipendenti. Sta poi all’azienda in questione fare la distinzione e collaborare solo con persone che rientrano nel quadro del ‘porting salariale’. Infatti si parla principalmente di consulenti, perché la consulenza nel settore terziario è un’attività che rientra praticamente sempre in una fattispecie corretta.

E un lavoratore che vuole ricorrere a una società di ‘porting salariale’ a cosa dovrebbe fare attenzione?

Per un professionista non esistono dei veri e propri pericoli. Il ‘porting salariale’ è una forma di lavoro assolutamente sicura e che, anzi, ha lo scopo di minimizzare i rischi. Garantisce infatti di operare in un quadro legale definito, con dei professionisti che si occupano delle pratiche amministrative e permette in molti casi di mantenere la copertura assicurativa. Detto ciò, bisogna sempre avere presente questa distinzione tra il lavoro autonomo e il lavoro indipendente. Il lavoro indipendente è un’attività che richiede l’apertura di una società o l’iscrizione nel registro di commercio in quanto ditta individuale. Non si può aggirare il sistema. Se le cose vengono fatte come si deve, di rischi non ce ne sono.

In Svizzera non esiste dunque una legge ad hoc, è prevista una discussione politica sul tema?

Noi come azienda e altre società abbiamo separatamente provato a contattare delle personalità politiche del Canton Vaud. Ci è stato riferito che per il momento una legge di questo tipo non è all’ordine del giorno, ma che il discorso è stato portato avanti e che in futuro la questione verrà affrontata. Siccome si tratta di un fenomeno ormai molto comune e utilizzato, è inevitabile che prima o poi venga fatta chiarezza.

Tra una società di ‘porting salariale’ e un suo cliente viene stilato un accordo quadro. Di cosa si tratta?

È un contratto standardizzato a livello federale, previsto dalla legge sul collocamento e dal contratto collettivo di lavoro sul prestito del personale e riguarda tutte le agenzie interinali. Si tratta di un contratto che si attiva soltanto quando c’è un mandato: il collaboratore stipula questo contratto quadro di durata indeterminata con la società, che non prevede né il pagamento di uno stipendio fisso, né il fatto di fare un determinato numero di ore. Definisce semplicemente il quadro di lavoro che rispetta la legge sul collocamento e il contratto collettivo per quanto riguarda i mandati che saranno poi conclusi. I vari mandati o missioni vengono selezionati in seguito principalmente dal collaboratore e poi noi stilismo un contratto di missione che determina le ore di lavoro da effettuare e la paga in base agli accordi.

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