Economia

Il Tribunale amministrativo federale conferma sanzione milionaria al gruppo Swisscom

6 ottobre 2015
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Il Tribunale amministrativo federale (Taf) ha confermato in sostanza la sanzione inflitta dalla Commissione della concorrenza ComCo al gruppo Swisscom per pratiche anti-oncorrenziali sul mercato dei collegamenti Internet a banda larga Dsl, quantificando l’importo della multa in circa 186 milioni di franchi.

Il gruppo Swisscom è proprietario della rete nazionale di telefonia fissa utilizzata per lo smercio di prodotti per i collegamenti Dsl sulla rete Internet a banda larga. Attorno al volgere del millennio, le possibilità di accesso alla rete Internet con tecnologia DSL a banda larga si trovavano ancora in fase di sviluppo e pertanto il mercato al minuto dei collegamenti Internet a banda larga consisteva quasi esclusivamente in prodotti dei gestori delle reti televisive via cavo. Con il proprio debutto sul mercato dei collegamenti Internet a banda larga, nel 2000 il gruppo Swisscom offriva alle altre società di telecomunicazione prodotti Dsl all’ingrosso sulla rete telefonica per promuovere l’accesso all’Internet a banda larga con tecnologia Dsl rispetto all’accesso via cavo. In tale contesto il gruppo Swisscom occupava una posizione dominante sul mercato, poiché fino alla completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, realizzata nel 2007, era il solo operatore ad offrire questo tipo di prodotti. Tutte le altre società di comunicazione che volevano commercializzare prodotti per collegamenti Internet a banda larga sul mercato dei consu-matori finali dovevano necessariamente acquistare, come prodotti a monte, i prodotti Dsl offerti all’ingrosso dal gruppo Swisscom.

Contemporaneamente, il gruppo Swisscom si è lanciato anche nel segmento dei prodotti Internet Dsl destinati al mercato dei consumatori finali. Rispetto ai prezzi praticati per i propri clienti finali Dsl, i prezzi fissati dal gruppo per i prodotti preliminari venduti alle altre società di telecomunicazione erano talmente elevati, tra aprile 2004 e dicembre 2007, da ridurre queste ultime a operare soltanto in perdita sul relativo mercato (cosiddetto «margin squeeze» o «effetto forbice»). Queste pratiche hanno impedito alle altre società di telecomunicazione di competere con il gruppo Swisscom sul mercato dell’Internet a banda larga e quindi di esercitare una reale concorrenza sul mercato al minuto dell’Internet a banda larga.

Nell’esito, le pratiche seguite dal gruppo Swisscom costituiscono un abuso di posizione da parte di un’impresa che domina il mercato ai sensi dell’articolo 7 della legge sui cartelli. L’importo della conseguente sanzione si basa sul fatturato conseguito dal gruppo dal 2005 al 2007 sul mercato rilevante e tiene conto delle concrete circostanze in cui si è realizzato il comportamento anticoncorrenziale. Rispetto alla decisione della ComCo, il Taf ha ridotto l’importo iniziale della sanzione, fissato attorno ai 220 milioni di franchi, a un importo di 186´036´840 franchi, operando varie rettifiche. Inoltre, la sentenza del Taf apporta una serie di adeguamenti formali al dispositivo della decisione impugnata, in seguito a una sentenza pronunciata nel frattempo dal Tribunale federale. Per queste ragioni, il Taf accoglie parzialmente il ricorso, pur confermando nel merito la violazione della concorrenza accertata dalla ComCo. La procedura dinanzi al Taf era stata sospesa per lungo tempo per poter tener conto, nell’interesse delle parti, dell’esito di precedenti cause in materia di cartelli pendenti dinanzi al Tribunale federale.
La sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

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