Ticino

Burqa come sacchi dell'immondizia: niente processo per Robbiani

Decreto d'abbandono per il granconsigliere leghista dopo un post su Facebook del 2014. Esclusi i reati di discriminazione razziale e perturbamento della libertà di credenza.

(Ti-Press)
10 agosto 2020
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Decreto di abbandono per il granconsigliere leghista Massimiliano Robbiani: il fatto che abbia postato sulla sua pagina Facebook il fotomontaggio di due persone col burqa accanto a due sacchi della spazzatura e la didascalia “trova le differenze, in palio 10 kg di salame Maometto” – accompagnando il tutto col commento “ragione in più per non pagare la tassa sul sacco” – non costituisce infatti “perturbamento della libertà di credenza e di culto” né “discriminazione razziale”. Lo ha stabilito il Procuratore pubblico Pablo Fäh.

Robbiani ha affidato a poche righe inviate alle redazioni la sua soddisfazione per l’esito della vicenda: “Dopo 6 anni sono arrivate le sentenze tanto attese. Per un lungo periodo si parlò del ‘caso’ con invito da parte di molte forze politiche (in particolare da quelle di Sinistra) di dimettermi da tutte le mie cariche pubbliche (comunali e cantonali). Per fortuna esiste ancora una giustizia, una giustizia che ha saputo valutare con obiettività e non con accanimento politico nei miei confronti, un ‘caso’ montato ad arte da chi voleva ‘farmi fuori’”. 

Il caso

La vicenda risale al 2014, quando a seguito del post di Robbiani – ripreso da internet – una quarantina di persone presentò una segnalazione e una denuncia. A patrocinare il gruppo «spontaneo» – composto da musulmani, cristiani e persone che fanno riferimento ad altre o a nessuna ideologia – era stata all’epoca l’avvocata locarnese Cristina Clemente. «A titolo personale – aveva dichiarato alla ‘Regione’ nel 2014 – segnalo che indubbiamente l’immagine istigava alla violenza», e aveva sortito come risultato commenti «atroci» da parte dei contatti di Robbiani, nei quali «si leggeva la disponibilità a portare le donne velate in discarica, a bruciarle e via dicendo».

L’allora municipale di Mendrisio, dopo essersi reso conto delle polemiche suscitate, aveva cancellato il post e una volta interrogato si era detto dispiaciuto verso chi si fosse sentito offeso. Aveva d’altronde ribadito che non intendeva offendere né le donne musulmane né l’altrui libertà religiosa, ma solo denunciare chi impone l’uso del burqa.

Proprio alla luce di queste spiegazioni i denuncianti avevano comunicato di disinteressarsi al procedimento, “dando atto – così il decreto – che non era intenzione di Robbiani offendere la fede musulmana”.

Libertà di credenza: escluso il‘perturbamento’

Per quanto riguarda l’ipotesi di ‘perturbamento della libertà di credenza’, la Procura ha accolto la spiegazione del granconsigliere, concludendo che “difettano i presupposti soggettivi del reato”, proprio perché “come spiegato da Robbiani, egli non riteneva il burqa un simbolo della religione musulmana e non era sua intenzione offendere la sensibilità religiosa di nessuno”, ma solo criticare l’uso dell’indumento in quanto tale: “Non risulta quindi che egli abbia agito sapendo di offendere le convinzioni religiose altrui”.

Burqa: simbolo religioso o no?

C’è da notare, tuttavia, che il decreto lascia aperta “la questione a sapere se la pubblicazione del fotomontaggio con il commento scritto da Robbiani adempia gli elementi costitutivi oggettivi del reato, in particolare se il burqa e il fatto di indossarlo rientrino nella nozione di ‘convinzioni altrui in materia di credenza’”.

Nessuna discriminazione razziale

Quanto al reato di discriminazione razziale – per il quale il codice penale prevede la punibilità di “chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione” – la Procura specifica come la legge miri a reprimere comportamenti diretti “contro gruppi specifici di persone”, tali da lederne “direttamente la dignità umana e l’uguaglianza di trattamento”. Tuttavia si nota che “l’attribuzione di determinati comportamenti o caratteristiche a un’etnia, a una razza o a una religione, come pure la critica di determinati usi, non è sufficiente per ammettere una lesione della dignità umana”.

Anche in questo caso resta aperta la questione circa il valore o meno del burqa come simbolo eminentemente religioso, ma non si riscontrano i presupposti oggettivi di reato:in ogni caso, infatti, “la pubblicazione del fotomontaggio e del commento di Robbiani andrebbero intesi come critica a determinati usi di una religione”, e “benché paragonare una donna con il burqa a sacchi dell’immondizia sia un’immagine forte, certamente atta ad offendere chi lo indossa”, il post “non implica ancora il discredito delle persone in quanto appartenenti ad una determinata religione”. A livello soggettivo, ancora una volta “non emerge che” Robbiani “abbia agito mosso dall’odio o da un sentimento di disprezzo verso gli appartenenti a una religione”.

Oltre all’abbandono del procedimento penale è stato disposto il rimborso delle spese legali.

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