Ticino

Coronavirus, divieti e limiti. Cosa dice la legge

Bianchi, capo della Divisione salute pubblica: 'La base legale è l'articolo 40 della normativa federale sulle epidemie'. Attesa per le decisioni del governo

Paolo Bianchi, capodivisione al Dss (Ti-Press)
26 febbraio 2020
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Emergenza coronavirus, oggi si riuniscono il gruppo di esperti e il Consiglio di Stato. Nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro con i media per un aggiornamento della situazione da parte dell'autorità cantonale. Fino a ieri si registrava in Ticino un solo caso positivo, ma quelli sospetti, di cui si è in attesa dei risultati del laboratorio di Ginevra,  sono almeno cinque/sei. C'è dunque grande attesa per la conferenza stampa odierna. Si dovrebbe inoltre sapere quante sono, perlomeno indicativamente, le persone con cui il 70enne, ricoverato in isolamento alla Moncucco di Lugano, è entrato in contatto dopo aver contratto il virus a Milano e che saranno quindi poste in quarantena. Si è anche in attesa di sapere se il Consiglio di Stato adotterà o meno provvedimenti per manifestazioni, esercizi pubblici e scuole (lunedì dovrebbero in teoria riprendere le lezioni). «La Legge federale sulle epidemie, che è stata peraltro rivista negli ultimi anni dopo i casi di influenza aviaria e di quella suina, prevede l’adozione di misure di tipo individuale, quelle che metteremo in atto nei confronti delle persone con le quali il paziente risultato positivo ha avuto stretti contatti, e misure a livello collettivo: si tratta dell’articolo 40, articolo su cui ci baseremo se verranno decisi provvedimenti che interessano la collettività e questo a dipendenza di come evolve la situazione», ricorda alla ‘Regione’ Paolo Bianchi, direttore, al Dipartimento sanità e socialità, della Divisione della salute pubblica.

L’articolo 40 della Legge sulle epidemie afferma che “Le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. Esse coordinano i loro provvedimenti. Possono in particolare prendere i seguenti provvedimenti: a. vietare o limitare manifestazioni; b. chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio; c. vietare o limitare l’accesso a determinati edifici e aree e l’uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati. I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente”.

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