Ticino

Rimborsi legittima difesa, nel testo ‘lacune’ e ‘criticità’

Annamaria Astrologo, esperta di diritto penale all’Usi di Lugano, sull'iniziativa in votazione il prossimo 9 febbraio

Il 9 febbraio si vota sulla questione dei rimborsi per gli imputati assolti nei casi legati alla legittima difesa (Ti-Press)
31 gennaio 2020
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Il 9 febbraio si vota sulla questione dei rimborsi per gli imputati assolti nei casi legati alla legittima difesa. Non per rimettere in discussione le norme sul tema, ma semplicemente per stabilire se rimborsare o meno, oltre alle tariffe corrispondenti all’avvocato d’ufficio, tutte le spese di chi invece si rivolge all’avvocato di fiducia. Quali sono le implicazioni dell’iniziativa presentata dal ‘Guastafeste’ Giorgio Ghiringhelli? E come vengono lette da un’esperta di diritto penale?
Ne parliamo con Annamaria Astrologo, collaboratrice scientifica presso l’Istituto di Diritto dell’Università della Svizzera italiana, coordinatrice del servizio giuridico dell’Usi e docente di Diritto Penale Svizzero all’Università dell’Insubria (Como).

Astrologo, che idea si è fatta di questa iniziativa?
Ci sono questioni che mi lasciano perplessa: lacune e formulazioni poco chiare che andrebbero sempre evitate quando si ha a che fare con la regolamentazione di istituti propri del diritto penale o che, in un qualche modo, afferiscono al diritto penale, anche quando, come in questo caso, ci si riferisce al finanziamento della difesa.

Ad esempio?
Il testo dell’iniziativa si riferisce ai reati commessi in “stato di legittima difesa” e in “stato di necessità”, e fin qui tutto chiaro: si tratta di due cause di giustificazione regolate specificamente nel codice penale. Ma l’iniziativa aggiunge anche il riferimento a una sorta di clausola generale: la persona che “più in generale” è stata “indotta dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri”. Perché questa aggiunta? A cosa si vuole fare riferimento?

Non sono questioni di lana caprina?

Per niente. Quando si ha a che fare con il diritto penale – l’extrema ratio del diritto – bisogna utilizzare molta prudenza. La forma deve essere chiara e bisogna evitare il più possibile formulazioni difficili da interpretare. In aggiunta a ciò, sotto il profilo procedurale, è evidente anche la lacunosità del testo dell’iniziativa: non si precisano né i termini, né le modalità per ottenere il rimborso.

Questioni secondarie che si potranno risolvere in un secondo tempo, secondo gli iniziativisti. D’altronde il legislatore ha dichiarato ricevibile l’iniziativa.
Sì, ma il parere giuridico sulla ricevibilità redatto dal consulente giuridico del Gran Consiglio mette anche in evidenza alcune criticità. Quando si propone una nuova legge è importante scriverla con la massima precisione e definire il perimetro applicativo fin dall’inizio, per questioni di coerenza e per evitare problemi, anche gravi, in fase di applicazione.

La norma non rischia anche di creare una discriminazione, dato che agli assolti per legittima difesa godranno di rimborsi maggiori, negati a chi è trovato innocente per altri reati?
Sì, io penso che si venga a creare proprio una violazione del principio della parità di trattamento, sancito dalla Costituzione svizzera e dal quale non è possibile derogare. E non mi convince la tesi secondo la quale si tratta di casi speciali, nei quali l’imputato è anche vittima di un’aggressione, perché qualsiasi innocente sottoposto a processo penale può essere considerato vittima di un danno giudiziario.

Questi casi poi sono pochissimi. L’impressione è che la carica emotiva evocata dal tema della legittima difesa venga strumentalizzata per una questione secondaria, peraltro in un Ticino sempre più sicuro.
Non entro in giudizi di carattere politico. Osservo però di nuovo che si tratta di questioni estremamente delicate, che vanno trattate e discusse restando lontano da percezioni distorte. Il rischio, in caso contrario, è quello di subordinare le questioni giuridiche a logiche estranee e deleterie. Come detto, ci si confronta con quel ramo del diritto che sanziona le violazioni più gravi, nel modo potenzialmente più invasivo.

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