Ticino

Kering: non luogo a procedere per le residenze fittizie

Va a finire nel nulla la segnalazione di Pronzini a proposito del manager del gruppo attivo nel settore del lusso. Mancano i presupposti per un reato penale

La sede di Sant'Antonino (Ti-Press)
23 maggio 2019
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Non verrà aperta un'inchiesta in merito a (presunte) residenze fittizie in Ticino di manager del gruppo Kering. Il Ministero pubblico comunica infatti che la segnalazione effettuata lo scorso marzo dal parlamentare Mps Matteo Pronzini, è sfociata in un non luogo a procedere emanato ieri dal procuratore pubblico Capo Arturo Garzoni. La motivazione: non sussistono i presupposti per ipotizzare un reato penale, in particolare quello di inganno nei confronti dell'autorità.

L'art. 118 LStrl, spiega il Ministero pubblico, si applica infatti unicamente a cittadini terzi, non facenti parte della comunità europea (cfr. art. 2 LStrl), mentre ai cittadini Ue occorre applicare le disposizioni dell'Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.  Per verificare la regolarità della residenza di cittadini Ue (non soggetti a contingentamento), non vanno quindi considerati i criteri della LF sugli stranieri, ma quelli dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e quelli degli accordi bilaterali, ritenuto che un'eventuale violazione di queste normative avrebbe, semmai, comportato una procedura contravvenzionale (multa), di competenza dell'autorità amministrativa.

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