Ticino

Iniziativa Udc contro il 'caro medico del traffico'

L'atto parlamentare tende a limitare il costo di prestazioni e perizie legate al riottenimento delle licenze di condurre

Tipress
13 marzo 2019
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A seguito della campagna condotta dall’avvocato Tuto Rossi contro la fatturazione delle prestazioni del medico del traffico, il suo partito, cioè l’Udc (primo firmatario Paolo Pamini) ha inoltrato un’iniziativa parlamentare elaborata che, se accettata, porrebbe fine alle, citiamo, “assurde vessazioni di cui sono vittime gli utenti della strada caduti nella morsa delle esagerate norme penali di Via sicura”. “Come viene applicata oggi dai responsabili ticinesi della circolazione, detta legge fa sì che il ricupero della licenza di condurre - dopo un ritiro della stessa a seguito di un’infrazione del codice della strada – può costare, secondo Tuto Rossi, fra i 6'000 e i 10'000 franchi. E ciò, senza considerare le multe, i costi extra di deambulazione e/o l’eventuale perdita di guadagno durante il periodo di ritiro della patente” annota l'Udc. 

Ecco dunque la proposta di decreto legislativo concernente la fatturazione delle prestazioni del medico del traffico.  Articolo 1: Per le perizie e le prestazioni dei medici e psicologi del traffico, incluse ulteriori analisi da loro ordinate, non può essere richiesto un pagamento anticipato. Articolo 2: 1) L’attuale tariffario della Sezione della Circolazione in materia di medico del traffico è abolito e sostituito con una tariffa pari a fr. 180.-- l’ora 2) Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250.-- l’ora. 3) Esami e perizie eseguite nelle strutture pubbliche, segnatamente nella Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana o in laboratori sussidiati, vengono fatturati a semplice copertura degli effettivi costi generati. Articolo 3: I professionisti attivi nell’ambito della medicina del traffico non possono partecipare a consulti o analisi di approfondimento da loro stessi ordinati. Articolo 4: Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Esso entra in vigore non appena trascorso il termine di referendum.

 

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