Ticino

'Prima di ridurre o no i giudici supplenti serve un'analisi approfondita'

Il governo frena sul taglio chiesto dalla maggioranza commissionale

15 gennaio 2018
|

Prematura. Secondo il Consiglio di Stato è quantomeno prematura la proposta avanzata dalla maggioranza della speciale commissione parlamentare ‘Procedura elezione magistrati’ di ridurre il numero dei giudici supplenti, ora 27, cioè degli avvocati che collaborano con i magistrati del Tribunale d’appello (Ta) nell’evasione delle pratiche per limitare gli arretrati. La diminuzione – su cui si pronuncerà il Gran Consiglio la settimana prossima – sarebbe per giunta marcata, dato che i supplenti rimarrebbero solo in due organi giudicanti della massima istanza giudiziaria ticinese: il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e revisione penale. Non verrebbero quindi più attribuiti a settori di attività del Ta diversi da quello penale. Ebbene, il governo ritiene che “prima di decidere di eliminare o meno la figura del giudice supplente in ambito civile e amministrativo o di mutarne i requisiti della funzione come pure il loro numero, occorra un’analisi completa, circostanziata e approfondita sull’efficienza e l’efficacia dell’operato dell’insieme dei 27 giudici supplenti in carica dal 2015”. Un’analisi che andrebbe fatta alla luce dell’esperienza maturata durante almeno “un quadriennio” e che “dovrebbe indicare segnatamente il ricorso fatto dalle varie Camere e Tribunali” del Tribunale d’appello “a questo supporto, le motivazioni specifiche a sostegno, l’apporto effettivo del giudice supplente nell’evasione degli incarti, le giornate di lavoro, le tempistiche d’evasione e i costi”. Oltre a ciò, “si reputa utile valutare le soluzioni adottate dagli altri Cantoni e la loro efficacia”. Solo con una simile verifica “sarà possibile stabilire il mantenimento o meno dei supplenti al di fuori del contesto penale e quindi valutare un possibile aumento dei giudici ordinari rispettivamente dei vicecancellieri”.

Così scrive il governo alla Commissione speciale, dopo che questa lo aveva invitato a prendere posizione sull’iniziativa generica di Michela Delcò Petralli. L’atto parlamentare è dell’ottobre 2014: nell’aprile di quell’anno il Gran Consiglio aveva modificato la legge per aumentare da 12 a 27 il numero dei supplenti, che come i giudici ordinari vengono nominati dal parlamento. Un incremento che stando alla deputata dei Verdi causerebbe una crescita dei costi e del rischio di conflitti di interesse tra il ruolo di legale (nel privato) e quello di giudice supplente. La lettera dell’Esecutivo è di martedì 9 gennaio. Il giorno dopo si è riunita la Commissione. Ma la maggioranza ha mantenuto l’adesione al rapporto di Aldi (Lega). Contrari al taglio dei supplenti Ps e Ppd, che con il rapporto del popolare democratico Agustoni sostengono semmai l’introduzione “di più stringenti criteri di incompatibilità”. Intanto il mandato degli attuali 27 giudici supplenti scade a fine maggio e il concorso per il rinnovo delle cariche si è già chiuso...

‘Ne servirebbe uno all’Ufficio del gpc’

Il governo non solo frena sul prospettato taglio dei supplenti, ma anzi ritiene che “l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (gpc ndr) debba essere dotato di un giudice supplente”. Questa “richiesta”, puntualizza l’Esecutivo nella recente lettera alla Commissione, “va contestualizzata nel campo della giustizia penale dove la figura del giudice supplente è necessaria”. È considerata necessaria sia dalla maggioranza che dalla minoranza della Commissione. Quanto proposto dal Consiglio di Stato non sarebbe comunque una novità. La figura, ricorda infatti il governo, era “già presente anni fa: l’allora supplente del giudice dell’applicazione della pena (giap)”. Il quale “sostituiva il giudice titolare nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esigeva il funzionamento dell’Ufficio”. Al supplente, annota ancora l’Esecutivo, “era prescritta l’impossibilità di esercitare l’attività forense in ambito penale proprio per evitare di essere influenzato, nella decisione di un caso concreto, dall’attività privata di difensore di un imputato”.
Nel frattempo la funzione del giap è stata assorbita dall’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Al quale qualche anno fa governo, parlamento e popolo hanno tolto un giudice titolare per ragioni di risparmio. Già.

Resta connesso con la tua comunità leggendo laRegione: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔