Bellinzonese

Toccamenti intimi ai figli: l'Appello esclude i motivi d'igiene

La pena di un padre del Bellinzonese è stata aumentata da 8 mesi a 2 anni. La Corte ha ritenuto credibili i racconti dei bambini

6 giugno 2018
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Non si trattava di gesti compiuti per aiutare i figli minori di 16 anni a lavarsi e vestirsi ma di veri e propri palpeggiamenti dalla connotazione sessuale. Lo ha stabilito la Corte d'appello e di revisione penale presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will, che negli scorsi giorni ha emesso la sentenza nei confronti di un 50enne residente nel Bellinzonese colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli commessi da inizio 2010 a marzo 2011. La Corte ha ritenuto credibile la versione dei figli dell'imputato, che nel corso dell'inchiesta hanno raccontato di continui toccamenti intimi sopra e sotto i vestiti esprimendo peraltro il loro fastidio a tal riguardo. Nel motivare la sentenza, la Corte sottolinea che i bambini hanno ben contestualizzato i fatti e hanno fornito racconti praticamente identici tra loro, che trovano inoltre riscontro nelle testimonianze della madre. Hanno inoltre dimostrato di non voler infierire sulla reputazione del padre, aggiungendo elementi a suo favore.

Al contrario le versioni dell'uomo sono stati discordanti nel corso dell'inchiesta e nei due gradi di giudizio e l'imputato non è stato dunque ritenuto credibile: inizialmente il 50enne, che non contestava i toccamenti in sé, spiegava di effettuare tali gesti come movimenti involontari nel sonno, poi per motivi culturali – così, diceva, si usa fare nei Balcani –, infine li aveva imputati ad esigenze di igiene. Professandosi innocente, in secondo grado l'uomo difeso dall'avvocato Maurizio Pagliuca chiedeva il proscioglimento dopo essere stato condannato a 8 mesi sospesi per 2 anni dalla Corte delle assise criminali nell'aprile del 2017.

La richiesta d'appello era stata avanzata anche dal procuratore pubblico Nicola Respini, che proponeva una condanna a 18 mesi sospesi (in primo grado aveva chiesto 24 mesi sospesi per 3 anni). Avendo la giudice stabilito che nel caso concreto l'uomo ha agito per soddisfacimento delle sue esigenze sessuali, ha ritenuto adeguata una pena di 24 mesi, da sospendere per 2 anni in considerazione dell'assenza di una prognosi negativa. Nel frattempo l'uomo è tornato a vivere in famiglia.

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