Inchieste

Dal fermo in poi: cronaca di una procedura (con i suoi conflitti)

(Samuel Golay)
12 maggio 2015
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L’arresto provvisorio è di regola nelle mani della polizia cantonale. Al più tardi entro 24 ore dev’essere avvisato il procuratore, che ha 48 ore (dal fermo) per stabilire se la persona deve essere scarcerata o se occorre sottoporla a carcerazione preventiva. Il procuratore ne fa domanda al Giudice dei provvedimenti coercitivi (Gpc), che deve confermare l’arresto in presenza di concreti indizi di reato, di pericolo di fuga, collusione o recidiva. «Se scatta la carcerazione il procedimento penale dev’essere condotto con il piede sull’acceleratore per ossequiare il principio di celerità “qualificato”, determinato dal fatto che il Gpc di regola pone un termine per la durata della carcerazione». Lo spiega – sorta di Abc della procedura che accompagna la perdita della libertà – il sostituto procuratore generale Andrea Pagani. La carcerazione preventiva decade con l’espiazione anticipata della pena richiesta dall’imputato (che dunque rimane in prigione, ma in regime ordinario) o quando viene scarcerato perché il procuratore dispone la messa in libertà provvisoria, o perché lo decide il Gpc su istanza di scarcerazione dell’indagato. Il pp ha comunque la facoltà di chiedere una proroga quando i motivi alla base della carcerazione preventiva (che non deve comunque mai superare la pena presumibile per il reato commesso) permangono. È spesso sfavorito lo straniero autore di un reato medio o grave, che non ha legami col territorio e continua pertanto a rischiare di fuggire: spesso arriverà a processo in stato di detenzione, ma di regola (su sua richiesta) ciò avviene nel carcere penale della Stampa per l’espiazione anticipata in regime ordinario». Quanto alla verifica delle condizioni dei detenuti in carcerazione preventiva, «la Procura è in stretto contatto con la Polizia giudiziaria (che costantemente agisce nella fase istruttoria) e con la difesa. Il periodo di permanenza in Farera tende a non essere eccessivo, ma non sempre è possibile il trasferimento alla Stampa. Allora il pp vive una sorta di conflitto fra la rigidità del regime speciale di detenzione – con la necessità di arrivare ad una verità materiale – e il sapere che una persona sta subendo un regime simile». Comunque, «in ogni momento, sia durante la carcerazione preventiva, sia nel corso dell’espiazione anticipata della pena, è possibile chiedere la scarcerazione con un’istanza al Gpc, anche in funzione dell’eventuale applicazione delle misure sostitutive dell’arresto». L’istanza di scarcerazione impone al pp di reagire entro e non oltre 3 giorni: o per chiudere il caso e scarcerare la persona, oppure per fare le sue osservazioni e formulare un preavviso negativo al Gpc. In quelle 72 ore il pp deve aggiornare l’elenco atti contenuti nel dossier – talvolta documentalmente molto ampio – e portare l’originale al Gpc, per poi attenderne la decisione, che dovrà arrivare entro pochi giorni.

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