Inchieste

Il regolamento: tutto è codificato. Per chi sgarra, multa o isolamento  

12 maggio 2015
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Nel 2014, 29 ammonizioni scritte, 57 casi di isolamento in cella di rigore (per un totale di 236 giorni) e 12 multe. Norme e organizzazione all’interno delle strutture carcerarie ticinesi sono codificate da un Regolamento interno che in tre articoli (dall’83 all’85) si occupa delle infrazioni disciplinari. Il cui campo spazia dall’evasione “e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione” al rifiuto d’ordine o di lavorare; dagli atti di violenza fisica e verbale contro carcerati, personale o terzi, al contatto vietato con altri carcerati o con persone estranee alle strutture; dall’“entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi”, all’“introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati”.

Sono riconosciute come infrazioni disciplinari quegli atti commessi dai detenuti “intenzionalmente o per grave negligenza”. Il detenuto che se ne macchia può “esprimersi verbalmente o per iscritto” e persino interporre ricorso (entro 3 giorni, ma che non ha effetto sospensivo). Poi, se del caso, viene inflitta una sanzione. Questa può variare dall’ammonizione scritta (sanzione minima) all’isolamento in cella di rigore fino a 10 giorni (massima), passando dalla multa (fino a 200 franchi) e da un regime di isolamento meno restrittivo come quello in cella individuale (fino a 20 giorni; durante il tempo libero, o meno). Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore “dev’essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere le ragioni del provvedimento”. Competente per pronunciare le sanzioni disciplinari è sempre la Direzione del carcere; “in caso di ricusa – si legge al comma 3 dell’articolo 85 – la competenza passa alla Divisione”.

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